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di Paola Rossi

Il Sole 24 Ore, 27 febbraio 2024

In base alla norma che subordina il beneficio alla conclusione positiva di un programma di recupero del condannato il giudicante può solo fissare il termine di verifica dell’esito. Se il beneficio della sospensione condizionale della pena viene riconosciuto, ma è subordinato al buon esito di un iter di recupero del condannato, il giudice non può stabilire quanto tale programma riabilitativo debba durare, ma può solo fissare - in armonia con il percorso prospettato - il termine di scadenza entro cui verificarne il risultato.

Risulta perciò affetta da illegittimità la sentenza del giudice dell’esecuzione che nel riconoscere l’applicabilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinandola al recupero del condannato, preveda la durata di tale percorso. Infatti, la norma recata dall’articolo 165 del Codice penale sugli obblighi del condannato connessi al beneficio e all’esito finale di estinzione del reato stabilisce che il giudice nella sentenza indichi il termine entro il quale gli obblighi vadano adempiuti. Ovviamente tale termine deve considerare il progetto di recupero concretamente stabilito per il singolo caso. Non potendo fissare il giudice un termine incoerente col programma.

Per tali considerazioni la sentenza n. 8104/2024 della Corte di cassazione penale ha annullato con rinvio la decisione del Gip che, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva previsto un programma di recupero come condizione per usufruire della sospensione della pena che avrebbe dovuto durare 1 anno e 6 mesi. Dice la Cassazione che ciò costituisce un vizio in quanto il giudice avrebbe invece dovuto dire a quale data si sarebbe dovuto verificare l’esito positivo del programma di recupero intrapreso dal condannato.

Una siffatta decisione è illegittima perché non spetta al giudice decidere la tempistica dell’iter, che risulta limitato solo dal perimetro della pena inflitta e in concreto dal programma da seguire per il recupero. Invece, il giudice deve indicare il termine finale per la verifica che ovviamente non potrà essere antecedente alla conclusione del percorso valutato come consono al caso specifico e definito con gli enti o le associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati.