di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 31 marzo 2020
Corte di cassazione - Sentenza 30 marzo 2020 n. 10867. Nel caso in cui il giudice non abbia stabilito un termine per il pagamento della somma di denaro al cui adempimento ha subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, esso coincide con quello dell'irrevocabilità della sentenza di condanna. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 10867 di ieri, affermando un principio di diritto ed annullando (con rinvio) il provvedimento del tribunale di Modena che aveva rigettato la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena richiesta dal Pm.
Il diniego della revoca, nonostante la condanna per appropriazione indebita fosse divenuta ormai definitiva da diversi mesi, si fondava sul fatto che in assenza di una specifica indicazione, il termine per adempiere doveva intendersi fissato in cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione. Un periodo dunque coincidente con quello cosiddetto di "osservazione" (articolo 163 c.p.) al termine del quale se il condannato non ha commesso reati, la non esecutività della pena diventa definitiva.
Per la I Sezione penale, tuttavia, tale orientamento, presente anche nella giurisprudenza di legittimità, non tiene conto del fatto che l'articolo 165 c.p., sugli obblighi del condannato, al quarto comma, specifica che "la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria". Ciò, ovviamente, nell'ottica di favorire "le condotte restitutorie o risarcitorie". Ragion per cui "la trasposizione del termine fissato dall'art. 163 c.p. nella disciplina del 165 è del tutto incongrua" rispetto alle finalità della norma. Dunque, quando l'obbligo da adempiere, indicato nella sentenza di condanna quale condizione per la concessione della sospensione condizionale, consiste nel pagare danaro alla persona offesa, "il termine non può che identificarsi con quello di adempimento delle obbligazioni pecuniarie". In questo senso è limpido il precetto contenuto nell'articolo 1183, primo comma, cod. civ., secondo cui "se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita il creditore può esigerla immediatamente".
Tirando le somme: quando, come nel caso di specie, la sospensione condizionale della pena è subordinata al pagamento di una somma di danaro, "non si giustificherebbe una scadenza ai fini dell'adempimento posticipata rispetto al passaggio in giudicato della sentenza". E ciò in considerazione del fatto che l'obbligo imposto giudice penale "non ha contenuto nuovo e autonomo rispetto a quello civilistico, per il quale il legislatore sancisce principio per cui il creditore può esigere immediatamente l'adempimento dell'obbligazione se non deve essere stabilito uno specifico termine".
In conclusione, "nel caso in cui la clausola apposta al beneficio previsto dall'art. 163 cod. pen. riguardi il pagamento di somma di danaro liquidata a titolo di parziale risarcimento del danno da reato subito dalla persona offesa costituitasi parte civile e la sentenza non abbia indicato alcun termine specifico per l'adempimento, la statuizione penale deve intendersi integrata, trattandosi di statuizione civile immediatamente esigibile, nel senso che il termine di adempimento coincide con la data di irrevocabilità della sentenza".










