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di Marina Crisafi

Il Sole 24 Ore, 9 aprile 2025

La Cassazione rammenta che la concessione della sospensione condizionale della pena è preclusa a chi abbia riportato due precedenti condanne. La sospensione condizionale è preclusa a chi abbia riportato due precedenti condanne per delitti. Lo ha rammentato la quinta sezione penale della Cassazione, nella sentenza n. 12361/2025 pronunciandosi sul ricorso di un imputato condannato (per i reati di cui agli articoli 497 bis, co. 1 e 2, e 495 c.p.) a un anno e quattro mesi di carcere, con esclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

La vicenda - L’uomo adiva la Cassazione, lamentando vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati, mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex articolo 131-bis c.p., e soprattutto diniego di concessione della sospensione condizionale della pena. In merito, adduceva che la Corte territoriale aveva ritenuto non sussistere i presupposti di cui agli articoli 175 e 165, comma 2, cod. pen., per avere lo stesso riportato una precedente condanna a pena sospesa. Secondo il ricorrente, tuttavia, si era di fronte ad una motivazione “carente e meramente assertiva, in quanto non espliciterebbe le ragioni di una prognosi negativa in ordine all’astensione da future condotte delittuose”. Senza contare che “l’esistenza di una precedente condanna non costituirebbe di per sé ostacolo alla concessione del beneficio, alla luce del disposto dell’art. 164, comma 4 cod. pen. il quale indica quale causa ostativa il superamento, nel complesso del limite di due anni, che nella specie non sarebbe stato superato”.

Presupposti sospensione condizionale - Ritenuti infondati gli altri motivi, la S.C. si è concentrata sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena ritenendo la doglianza fondata. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 164 cod. pen., rilevano preliminarmente i giudici, “la sospensione condizionale della pena può essere concessa a chi ne abbia già fruito una volta, qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna, non superi i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen.”. In ogni caso, aggiungono, la concessione della sospensione condizionale è “preclusa a chi abbia riportato due precedenti condanne a pena detentiva per delitto, anche quando il beneficio non è stato applicato in relazione alla prima condanna, ed indipendentemente dalla durata complessiva della reclusione come determinata per effetto del cumulo di tutte le sanzioni irrogate e da irrogare (cfr. Cass. n. 41645/2014)”.

Invece, la presenza “di una sola precedente condanna a pena non sospesa non impedisce la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in sede di nuova condanna intervenuta in epoca successiva alla prima, purché la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la condanna precedente, non superi il limite (cfr., tra le altre, Cass. n. 8367/2023). Inoltre, proseguono da piazza Cavour, “secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della seconda concessione del beneficio, non deve tenersi conto, nel computo della pena complessiva rilevante ai sensi dell’art. 163, comma primo, ultima parte, cod. pen., anche della pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata a quella detentiva (cfr. Cass. n. 42640/2024)”. Ad ogni modo, “presupposto per l’operatività del limite posto dall’art. 164 comma 2, n. 1 cod. pen., è che la precedente condanna inflitta attenga ad un delitto”.

La decisione - Nel caso in esame, a fondamento della mancata concessione del beneficio, il giudice di merito ha addotto unicamente la circostanza che il ricorrente aveva riportato una precedente condanna, la quale tuttavia, concernendo un reato contravvenzionale, “non era di per sé ostativa al riconoscimento della sospensione condizionale della pena, omettendo di svolgere quel giudizio prognostico di non recidiva che costituisce il fondamento per il riconoscimento della sospensione condizionale della pena”. Per cui, concludono gli Ermellini, la sentenza impugnata va annullata con rinvio limitatamente alla questione concernente la sospensione condizionale della pena, mentre il ricorso va rigettato nel resto.