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di Dario Ferrara

Italia Oggi, 3 novembre 2023

Sospensione della prescrizione “condizionata” alla definizione rapida dei procedimenti penali, specie dei reati che stanno per estinguersi. Lunedì 6 novembre inizia alla Camera la discussione generale in aula sulla proposta di legge che introduce l’articolo 159 bis Cp, dopo che la commissione giustizia ha approvato l’emendamento proposto dai relatori, frutto di un nuovo accordo nella maggioranza.

La prescrizione è sospesa per ventiquattro mesi dopo la condanna in primo grado e per dodici mesi dopo la conferma della condanna in appello, in linea con la ragionevole durata dei processi della legge Pinto niente stop se l’appello modifica l’assoluzione decisa in primo grado. Si torna alla “prescrizione sostanziale”, per cui ogni reato ha i suoi tempi (tipo la riforma Orlando), superando le riforme Bonafede e Cartabia: l’una ha bloccato la prescrizione dopo la sentenza di primo grado e l’altra ha introdotto un secondo binario di natura processuale, concordato però con l’Europa per il Pnrr, con l’improcedibilità dell’azione penale per il decorso dei termini di durata massima dei giudizi d’impugnazione, che dunque non prevede limiti in primo grado ma solo in appello (due anni) e Cassazione (un anno). Ma attenzione: ora se la sentenza d’impugnazione non interviene nei tempi previsti, la prescrizione riprende il suo corso e si calcola pure il precedente periodo di stop. Anche in caso di successivo proscioglimento o di annullamento della condanna in appello o in Cassazione, il periodo di sospensione si computa ai fini dell’estinzione del reato.

Nessuno spreco - La pdl, insomma, ricalca la proposta della commissione Lattanzi insediata per la riforma Cartabia del processo penale. Se la sentenza d’appello è pubblicata dopo più di due anni dalla scadenza del termine per il deposito delle motivazioni della pronuncia di primo grado, la prescrizione riprende a correre e il periodo di sospensione si calcola per determinare il tempo necessario a estinguere il reato. Idem se la sentenza di Cassazione è pubblicata dopo più di un anno dalla scadenza del termine per il deposito delle motivazioni della pronuncia d’appello. Il ricalcolo ai fini del termine di prescrizione è previsto anche quando, nel grado in cui ha operato la sospensione o nel grado successivo, l’imputato è prosciolto, la sentenza di condanna è annullata rispetto all’accertamento della responsabilità e in caso di dichiarazione di nullità della decisione con restituzione degli atti al giudice. La sentenza di condanna torna a interrompere il corso della prescrizione. Reati come lo stalking, la violenza di genere e lo sfregio al volto rientrano invece fra i delitti per i quali il periodo necessario a prescrivere, in seguito all’interruzione del corso, non può superare la metà del tempo ordinario.