di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 28 aprile 2020
Corte di cassazione - Sezione VI - Sentenza 27 aprile 2020 n. 12997. Non utilizzabili i video e audio, raccolti nell'ambito di un procedimento a carico di un'insegnante per la sospensione dal pubblico servizio, se messi a disposizione della difesa solo dopo l'interrogatorio dell'indagata. La corte di cassazione, con la sentenza 12997, accoglie il ricorso contro l'ordinanza con la quale veniva applicata la misura interdittiva di un anno nei confronti di una maestra indagata per maltrattamenti. Un'accusa, mossa nell'incolpazione provvisoria, basata principalmente su files audio-video che contenevano le prove degli abusi ipotizzati: atti consegnati al difensore il giorno dopo l'interrogatorio previsto dall'articolo 289 del Codice di rito penale che regola il procedimento che porta alla sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio. Un ritardo che, ad avviso della ricorrente, faceva scattare la nullità dell'ordinanza per la violazione del diritto di difesa. Per la Cassazione il ricorso è fondato.
L'interrogatorio in questione deve, infatti, essere preceduto dal deposito di tutti gli atti sui quali si fonda la misura, nello specifico ampiamente utilizzati, per dare modo al difensore di estrarne copia. Se il Pm allega ulteriori atti, che siano o meno dipendenti dalle dichiarazioni rese dall'indagato, il giudice deve procedere ad un nuovo interrogatorio, sempre preceduto dalla messa a disposizione degli atti all'indagato e al suo difensore.










