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di Carmine Paul Alexander Tedesco

lexced.com, 19 settembre 2025

Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12849 Anno 2025. La Corte di Cassazione ha stabilito che, nel calcolo dello spazio vitale in cella a disposizione di un detenuto, l’area occupata dal letto singolo deve essere sempre sottratta, anche se questo è mobile e non ancorato al suolo. Tale ingombro, infatti, limita la libertà di movimento. Se lo spazio calpestabile scende sotto i 3 mq per persona, si presume una violazione dei diritti umani, che il giudice di merito dovrà valutare attentamente, considerando eventuali fattori compensativi.

La questione dello spazio vitale in cella è un tema centrale nel diritto penitenziario, poiché tocca la dignità della persona e il divieto di trattamenti inumani e degradanti. Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione è tornata sul metodo di calcolo dello spazio a disposizione di un detenuto, chiarendo un punto fondamentale: l’area occupata dal letto, anche se mobile, deve essere sottratta dalla superficie totale. Questa decisione ha importanti implicazioni pratiche per la valutazione delle condizioni detentive.

I fatti del caso -Un detenuto presentava reclamo per le condizioni di detenzione subite in un carcere, sostenendo che lo spazio a sua disposizione fosse inferiore ai limiti minimi previsti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (Cedu). La cella, di 9,28 mq (bagno escluso), era condivisa con un altro detenuto e arredata con due letti singoli non ancorati al suolo. Il Tribunale di Sorveglianza aveva respinto il reclamo, argomentando che i letti erano amovibili e persino ‘incastellabili’ (sovrapponibili a castello). Secondo il Tribunale, la scelta dei detenuti di non sovrapporli, mantenendoli entrambi a terra, era una libera decisione che non poteva ricadere sull’amministrazione penitenziaria. Di conseguenza, non sottraendo l’ingombro dei letti, lo spazio pro capite risultava sufficiente.

La questione del calcolo dello spazio vitale in cella -Il detenuto ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la decisione del Tribunale. Il punto cruciale del ricorso era se, ai fini del calcolo dello spazio vitale in cella, l’area occupata da un letto singolo mobile dovesse essere considerata disponibile per il movimento o meno. La difesa sosteneva che il letto, pur non essendo fissato, costituisce un ostacolo permanente al libero movimento all’interno della cella e che, pertanto, il suo ingombro dovesse essere scomputato dalla superficie utile.

La decisione della Corte di Cassazione sullo spazio vitale in cella- La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza e rinviando il caso per un nuovo giudizio. La Corte ha dato continuità a un orientamento giurisprudenziale consolidato, affermando un principio chiaro e netto. La Corte Suprema ha spiegato che lo spazio utile a scongiurare il rischio di trattamenti inumani e degradanti è soltanto quello che assicura il ‘normale movimento’ nella cella. Si tratta, quindi, della superficie ‘libera’ e ‘agevolmente calpestabile’. Un letto singolo, anche se non fissato al pavimento, per il suo peso e le sue dimensioni non è un oggetto che può essere spostato facilmente e continuamente per liberare spazio. Di fatto, esso occupa in modo stabile una porzione della cella, compromettendo la libertà di movimento del detenuto.

La Cassazione ha ritenuto irrilevante la circostanza che i letti potessero essere sovrapposti a castello. La valutazione delle condizioni detentive deve basarsi sulla situazione effettiva e non su una possibilità astratta. La superficie da considerare è quella concretamente funzionale al movimento, non quella che potrebbe teoricamente essere liberata. Detraendo l’ingombro dei letti, lo spazio disponibile per ciascun detenuto scendeva a 5,90 mq totali, ovvero 2,95 mq a testa, al di sotto della soglia minima di 3 metri quadrati stabilita dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

La sentenza stabilisce che il superamento della soglia minima di 3 mq pro capite è un requisito fondamentale. Quando lo spazio personale scende al di sotto di tale limite, scatta una forte presunzione di violazione dell’art. 3 della CEDU. Il provvedimento impugnato è stato annullato perché non ha correttamente applicato questo principio. Il giudice del rinvio dovrà ora partire da questa presunzione di trattamento inumano e verificare se, nel caso specifico, esistano fattori compensativi (come le ore trascorse fuori dalla cella, le attività trattamentali, le buone condizioni igieniche) di tale consistenza da poter superare tale presunzione. In sostanza, il calcolo dello spazio calpestabile è il primo e imprescindibile passo per garantire il rispetto della dignità del detenuto.