di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 27 dicembre 2019
Corte di cassazione, Sesta sezione penale, sentenza 24 dicembre 2019, n. 51905. Sulla legge "spazza-corrotti" i dubbi di legittimità sono fondati. E tuttavia la Cassazione non può intervenire per sollevare la questione davanti alla Corte costituzionale. Sono queste le conclusioni cui approda la stessa Cassazione con la sentenza n. 51905 della Sesta sezione penale depositata il 23 dicembre. La pronuncia si è trovata ad affrontare un caso di corruzione aggravata che ha coinvolto un funzionario dell'Agenzia delle entrate e un dottore commercialista. Ai due, sia in primo grado sia in appello, era stata inflitta una sanzione detentiva che, in sede di ricorso in Cassazione, la difesa ha contestato, chiedendo la sospensione del procedimento in attesa del verdetto della Corte costituzionale.
A non convincere gli avvocati c'era soprattutto l'inserimento, da parte della legge n. 3 del 2019, dei reati contro la pubblica amministrazione tra quelli che impediscono la concessione di alcuni benefici penitenziari, senza neppure prevedere una disciplina transitoria per gestire il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina. Inoltre, il rigore della "spazza-corrotti" sarebbe in contrasto, secondo i legali, anche con il principio di ragionevolezza e la funzione rieducativa della pena.
La Cassazione, nell'affrontare la questione, sottolinea che, sulla base della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, non è manifestamente infondata la tesi della difesa perché il legislatore ha cambiato le "carte in tavola" in corso d'opera, senza prevedere una norma transitoria, linea di politica legislativa che, afferma la Cassazione, presenta "tratti di dubbia conformità con l'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo", articolo che stabilisce come nessun trattamento punitivo può essere inflitto senza una norma antecedente che lo preveda e disciplini.
Però la Corte non può procedere oltre, prosegue la sentenza, perché i profili di legittimità costituzionale in discussione riguardano la l'esecuzione della condanna, dal momento che incidono sulla sospensione dell'ordine di esecuzione. E allora va richiamata la disposizione per cui la Cassazione non può mai essere considerata giudice dell'esecuzione del provvedimento oggetto di impugnazione. In latri termini, la questione di costituzionalità delineata riguarda non la sentenza oggetto del ricorso, ma l'esecuzione della pena applicata con la stessa sentenza e, dunque, a uno snodo processuale successivo. Potrà però essere proposta, ricorda infine la Cassazione, in sede di incidente di esecuzione.










