di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 29 novembre 2019
Corte di cassazione - Sentenza 48499/2019. Un punto a favore della irretroattività della legge "spazzacorrotti". Nella confusa prima attuazione della legge n. 3 del 2019, in larghissima parte determinata dall'assenza di una puntuale disciplina della fase transitoria, la Cassazione, con la sentenza n. 48499della Quinta sezione penale, depositata ieri, ha messo nero su bianco l'impossibilità di procedere alla revoca della sospensione dell'ordine di esecuzione della pena emesso in data anteriore all'entrata in vigore della "spazzacorrotti".
I fatti: il Gip, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha annullato la revoca della sospensione dell'esecuzione della pena a 4 anni per corruzione, decisa dalla Procura. L'ordine di esecuzione e il contestuale decreto di sospensione datavano 21 dicembre 2018, in un momento quindi precedente al debutto della legge 3/19. Per il Gip, le disposizioni sull'esecuzione delle pene detentive e le misure alternative alla detenzione non hanno carattere di norme sostanziali e non sono di conseguenza soggette alla regola generale sulla successione di leggi nel tempo, quanto piuttosto al principio per cui a dovere essere applicata è la disciplina in vigore al momento in cui l'atto è stato emesso.
Il procuratore ha proposto ricorso, sostenendo la legittimità della revoca della sospensione dell'ordine di esecuzione a causa della legge 3/19, che ha inserito nei reati per i quali non è possibile la sospensione anche i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. A questo punto, venendo a cadere i presupposti di legge, era inevitabile anche la revoca della sospensione.
La Cassazione ha però respinto il ricorso, sottolineando innanzitutto che l'esecuzone si era consolidata in concreto con l'emissione dell'ordine di carcerazione (con decreto di sospensione) a fare data dal 21 dicembre 2018. L'atto processuale era, pertanto, avverte la sentenza, regolato, quanto alla sua validità, dalla legge in vigore al momento in cui questo è stato compiuto. Con la conseguenza che leggi successive non possono, se non è stabilito diversamente, renderlo invalido o pregiudicarne gli effetti.
"In altri termini - si legge nella sentenza -, i rapporti esecutivi pendenti, in difetto di una disciplina transitoria, non risentono delle modifiche legislative successive. Rapporto e "diritti esecutivi" si valutano secondo il quadro normativo pregresso e in vigore nel momento di avvio del procedimento stesso. Con la conseguenza che ai rapporti processuali complessi non risulta applicabile congiuntamente il doppio regime di norme in successione".
Su quest'ultimo aspetto, infatti, la Cassazione ricorda che ordine di esecuzione, decreto di sospensione e domanda di misure alternative, sono attività processuali collegate sul piano funzionale, in una sequenza processuale coerente e non divisibile. E allora, la fattispecie complessa, che nasce con l'emissione dell'ordine di esecuzione, secondo la disciplina in vigore al momento dell'emissione, produce effetti nella sfera del condannato che non possono essere modificati in maniera unilaterale e neppure cancellati attraverso interventi successivi "sia pur assunti in forza di quadri normativi sopravvenuti, ma privi di regole transitorie".










