di Simona Musco
Il Dubbio, 27 febbraio 2020
Se al momento della sua commissione, per un reato è prevista una pena "fuori" dal carcere, non è possibile trasformarla, con una legge successiva, in una pena da scontare "dentro" il carcere. Dicono questo le motivazioni della sentenza con la quale il 12 febbraio la Consulta ha dichiarato incostituzionale la Spazza-corrotti nella misura in cui si applica retroattivamente. Secondo il diritto vivente, affermano i giudici, l'esecuzione della pena verrebbe normalmente sottratta "al divieto di applicazione retroattiva" stabilito dall'articolo 25 della Costituzione, rimanendo vincolata, pertanto, alla legge in vigore al momento dell'esecuzione stessa.
Ma ciò non può valere per i principi sanciti dal la Spazza-corrotti, in quanto tale legge ha comportato "una trasformazione della natura delle pene previste al momento del reato e della loro incidenza sulla libertà personale del condannato. I giudici della Consulta valorizzano alcune pronunce della Cedu, in particolare la sentenza della Grande Camera Del Rio Prada contro Spagna, decisa nel 2013, quando la Grande Camera stabilì che in fatto di esecuzione delle pene il divieto di applicazione retroattiva sussiste "per quelle che determinino una "ridefinizione o modificazione della portata applicativa della "pena" imposta dal giudice".
Altrimenti, ha osservato la Corte, "gli Stati resterebbero liberi di adottare misure che retroattivamente ridefiniscano la portata della pena imposta, in senso sfavorevole per l'interessato". Il che vuol dire che "la portata delle pene inflitte potrebbe essere liberamente inasprita successivamente alla commissione del fatto".
E il principio sancito dall'articolo 25 della Costituzione opera, appunto, come "uno dei limiti al legittimo esercizio del potere politico, che stanno al cuore stesso del concetto di Stato di diritto". È proprio questo ciò che mettono in evidenza i giudici, che criticano la "Spazzacorrotti" anche per aver reso più gravose le condizioni di accesso alle misure alternative alla detenzione e alla liberazione condizionale, per cui "una modifica in peius, con effetto retroattivo sui processi in corso, della normativa in materia penitenziaria, è suscettibile di frustrare le (legittime) aspettative poste a fondamento di tali scelte difensive, esponendo l'imputato a conseguenze sanzionatorie affatto impreviste e imprevedibili al momento dell'esercizio di una scelta processuale, i cui effetti sono però irrevocabili".
Le stesse valutazioni valgono anche per il meccanismo della sospensione dell'ordine di esecuzione della pena in caso di condanna a non più di quattro anni per chiedere l'ammissione a una misura alternativa alla detenzione. E considerato il silenzio del legislatore "sul regime intertemporale delle modifiche in esame", la soluzione, afferma la Consulta, "è la dichiarazione di illegittimità costituzionale".
Tali principi non valgono, invece, per i permessi premio e il lavoro all'esterno, che continueranno ad essere regolati in base alla legge in vigore al momento dell'esecuzione della pena. Con una precisazione: "ciò non significa che al legislatore sia consentito disconoscere il percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato che abbia già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio".









