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di Dario Sorbo*

Ristretti Orizzonti, 21 settembre 2026

All’Uccella, durante la Clinica Legale, ho visto un carcere da dentro. A Secondigliano sono entrato due volte. In carcere anche un incontro dipende da permessi, orari, stanze. Poi ho letto una sentenza su due sposi che non ho mai incontrato: si sposano in carcere e, per restare soli, a lui viene chiesto di provare che convivevano prima. Cominciamo dai fatti. Il 24 marzo 2026 il Tribunale di Locri respinge la richiesta di un detenuto: vorrebbe incontrare la moglie senza il controllo a vista di un agente. Ha condanne definitive per associazione mafiosa e per omicidi, tentati e consumati; è imputato in un altro processo per omicidio aggravato. Sono fatti gravissimi. Il Tribunale li richiama per giudicarlo pericoloso. Poi aggiunge che i due si sono sposati in carcere e che non è stata provata una convivenza precedente. Eccolo, il paradosso: il matrimonio esiste, ma si pretende la prova di una convivenza richiesta per i legami non formalizzati.

Si dirà: con quei precedenti, la sicurezza viene prima. Va presa sul serio. Proprio per questo il rischio non può essere dedotto dalla sola lista dei reati. La Cassazione, il 23 giugno 2026, annulla il diniego e rimanda gli atti a Locri. Non concede direttamente il colloquio. Chiede al Tribunale di spiegare quale rischio concreto comporterebbe quell’incontro, valutando anche il comportamento dell’uomo in istituto e il processo pendente. Quanto al matrimonio, chiarisce che la prova di una relazione stabile riguarda i legami non formalizzati. Ai coniugi non si può opporre, per questo solo motivo, l’assenza di una convivenza anteriore.

La Corte costituzionale lo aveva già detto nel 2024, eliminando il divieto assoluto dei colloqui senza controllo a vista con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona stabilmente convivente. Si può autorizzare un matrimonio durante la detenzione e poi impedire, senza una ragione sufficiente, che quei due sposi vivano un momento di intimità? La Consulta ha risposto di no. Restano possibili dinieghi motivati da esigenze concrete di sicurezza, ordine e disciplina e, per gli imputati, da ragioni giudiziarie. La sentenza non riguarda il 41-bis né la sorveglianza particolare. Difendere quel diritto non significa fingere che questi limiti non esistano.

Durante la Clinica Legale ho esaminato fascicoli e osservato il lavoro della magistratura di sorveglianza. Nei fascicoli si leggono parole ordinate: istanza, diniego, riesame. Ho imparato a chiedermi che cosa vogliano dire per chi aspetta una risposta dall’altra parte di una porta. Non ho parlato con questi coniugi e non so se il colloquio sia poi avvenuto. Immagino però quanto pesi leggere che il matrimonio celebrato in carcere non basta neppure a provare di essere una coppia. E lei non sta scontando le condanne di lui.

Resta la domanda materiale: dove avviene un colloquio autorizzato? A Secondigliano sono entrato due volte. La vicenda della stanza per gli incontri riservati, invece, la conosco dal rapporto di Antigone: non ero con i suoi visitatori. Alla fine di dicembre 2025, riferisce l’associazione, la stanza era allestita ma ancora inutilizzata. Durante quella visita non si riuscì nemmeno ad aprirla: non si trovavano le chiavi. Sembra il dettaglio di una commedia burocratica. Fa meno ridere se si pensa al tempo che due persone chiedono di passare insieme. Non so se oggi quella stanza sia in uso.

Altrove si è cominciato. Secondo il rapporto di Antigone, a Terni una stanza è utilizzabile dal lunedì al sabato, con due incontri al giorno di due ore. A Padova lo spazio è disponibile il lunedì, fino a tre incontri. I giorni, gli orari, il numero delle stanze: ecco il vocabolario poco sentimentale da cui dipende un momento d’intimità. Chi non ha mai atteso un colloquio può trovarlo prosaico. Chi deve chiedere un permesso, attendere una risposta e trovare una porta aperta sa che la differenza è tutta lì.

Per gli sposi di Locri il procedimento continua. Il Tribunale potrà ancora negare la richiesta, se individuerà ragioni concrete previste dalla legge; non potrà usare la mancanza di convivenza precedente per svuotare il loro matrimonio. Non chiedo di ignorare la storia penale di quell’uomo. Chiedo che, se lo Stato decide di impedirgli un incontro con la moglie, dica quale pericolo comporta oggi proprio quell’incontro. E se dice di sì, che la porta si apra davvero.

*L’autore è laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, con una tesi in Diritto penitenziario sul trattamento dei detenuti. Ha frequentato per un anno accademico la Clinica Legale in esecuzione penale e ha visitato il carcere Uccella e, in due occasioni, quello di Napoli Secondigliano. Fonti: Cass. pen., sez. IV, sent. n. 23129/2026; Corte cost., sent. n. 10/2024; Antigone, XXII Rapporto sulle condizioni di detenzione, “Sessualità in carcere” (2026).