di Paola Rossi
Il Sole 24 Ore, 14 febbraio 2026
Non è necessario acquisire e analizzare il supporto tecnico in cui è contenuta la chat se la parte offesa è attendibile e perché si tratta di corrispondenza non coperta da segreto perché la vittima era parte della stessa conversazione. Lo screenshot dei messaggi Whatsapp scambiati in una conversazione tra parte offesa e imputato di atti persecutori è prova legittimamente acquisita quando non emergano dubbi sull’attendibilità della vittima. Così la Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 6024/2026 - ha rigettato il ricorso dell’uomo che era stato condannato per stalking pur con l’attenuante del parziale vizio di mente dovuto a un’accertata forma di bipolarismo.
Il ricorrente contestava soprattutto la mancata acquisizione da parte dei giudici di merito dell’intera chat sviluppatasi tra egli e la sua ex moglie con conseguente acquisizione di una prova “monca” e manipolabile in quanto ridotta al solo Dvd contenente solo gli audio e i messaggi scambiati tra le parti oggetto della fotografie screenshot realizzate dalla parte offesa . Si tratterebbe secondo la difesa quindi di materiale selezionato ad arte da parte della donna.
Inoltre, sosteneva il ricorrente che il materiale probatorio fornito dalla parte offesa fosse stato acquisito in violazione dei propri diritti e delle regole di acquisizione delle prove nel processo. La risposta della Cassazione penale è stata che l’acquisizione delle fotografie di parte dei messaggi scambiati con l’ex non necessita di alcun provvedimento giudiziale ad hoc quale il provvedimento di sequestro di corrispondenza previsto dall’articolo 254 del Codice di procedura penale. La messa a disposizione di parti di una conversazione/corrispondenza da parte di uno dei partecipanti a essa fa venir meno la tutela della riservatezza dell’altro conversante.
Inoltre, conclude la Cassazione, il ricorrente pur avendo lamentato la mancata presa in visione dell’intera cronologia degli scambi in chat tra lui e la parte offesa ha omesso di fornirla lui stesso facendo decadere il motivo di impugnazione nell’ambito della “perplessità”.










