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di Giampaolo Piagnerelli


Il Sole 24 Ore, 4 settembre 2020

 

Corte di cassazione - Sezione V penale - Sentenza 3 settembre 2020 n. 25026. Gli episodi vessatori che configurano il reato di stalking devono essere presi in considerazione anche se tra i medesimi siano decorsi diversi anni. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 25026/20.

La vicenda - I Supremi giudici si sono trovati alle prese con un motivo di appello che denunciava la violazione dell'articolo 612-bis del cp, smentendo in fatto la sussistenza dei segmenti della condotta. La parte sosteneva in particolare che gli sms ingiuriosi si erano registrati nell'arco di 2 mesi e che essi erano reciproci, e che tre episodi di percosse non potevano configurare lo stalking. Ma - come si legge nella sentenza - la violenza benché perpetrata in un decennio non trova alcuna giustificazione o perdono. E così i Supremi giudici, non potendo entrare nel merito della vicenda, ricordano che ricade sul giudice di merito un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell'evento di danno, ossia dello stato d'ansia o di paura della presunta offesa, del suo effettivo timore per l'incolumità propria o di persone a essa vicine o della necessità del mutamento delle abitudini di vita. Quanto agli eventi del reato di stalking, la seconda parte del motivo in esame mostra forti dubbi sulla veridicità delle cure psicologiche e della loro connessione eziologica con la condotta dell'imputato, ma il motivo di appello pare ignorare che la prova delle condizioni di prostrazione è stata ricavata da parte della Corte di merito, non già dalle cure psicoanalitiche, ma dalle dichiarazioni della parte e di testi cui la medesima aveva indirizzato le proprie confidenze e che ne avevano percepito direttamente il malessere.