di Dario Ferrara
Italia Oggi, 17 luglio 2022
Il pressing crea comunque ansia alla vittima, dice una sentenza della Corte di cassazione. Sì allo stalking per interposta persona. Anche le molestie indirette fanno scattare il reato ex articolo 612 bis Cp: integra comunque il delitto di atti persecutori il pressing insostenibile che l’uomo esercita sulla migliore amica della ragazza che ha messo nel mirino. E ciò perché crea comunque uno stato di ansia o di paura quando la vittima ne viene informata per il rapporto di vicinanza che ha con la destinataria dei messaggi indesiderati. È quanto emerge dalla sentenza 26456/22, pubblicata dalla quinta sezione penale della Cassazione.
Il ricorso proposto dalla vittima è accolto contro le conclusioni del sostituto procuratore: il giudizio prosegue in sede civile perché viene annullata l’assoluzione pronunciata sul punto dalla Corte d’appello. L’uomo, infatti, in secondo grado risulta condannato soltanto per gli asfissianti messaggini e vocali WhatsApp all’amica del cuore della parte civile e a un’altra ragazza. Si tratta, peraltro, di un recidivo: è stato già condannato a quattro anni di carcere perché oltre dieci anni orsono puntò la vittima, allora quindicenne la ragazza tentò perfino il suicidio per sottrarsi alle vessazioni.
Scontata la pena, il persecutore si fa di nuovo vivo su Facebook: mette like a una foto per farle capire che è tornato e la tiene di nuovo sotto controllo. Ma per la Corte d’appello un episodio non basta a far scattare lo stalking, che è un reato necessariamente abituale e non si può configurare di fronte a un’unica condotta di molestie o di minaccia, per quanto grave. E dunque non basterebbe a integrare il delitto una condotta isolata, che pure sprofonda di nuovo la vittima nel terrore.
Sbaglia tuttavia il giudice di secondo grado a ignorare le pressioni dello stalker sull’amica del cuore: su WhatsApp l’uomo fa un incessante riferimento all’oggetto del suo (patologico) desiderio, giurando e spergiurando di non essere lui la causa del tentato suicidio.
Risultato: induce di nuovo nella persona offesa “un grave e perdurante stato di paura”, che è uno dei presupposti alternativi richiesti dalla norma incriminatrice per la configurabilità del reato accanto all’alterazione delle abitudini di vita della vittima. E per i quali possono avere rilievo anche comportamenti indirizzati soltanto in modo indiretto contro la persona offesa: il persecutore agisce nella ragionevole convinzione che la vittima ne sia poi informata l’evento perseguito dalla norma incriminatrice, d’altronde, deve essere il risultato della condotta illecita valutata nel suo complesso. La parola passa al giudice civile competente per valore in grado d’appello.










