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di Marina Castellaneta

Il Sole 24 Ore, 18 ottobre 2024

Cedu. Il giornalista ha il diritto a non svelare la fonte che gli ha passato le trascrizioni I personaggi pubblici hanno una minore protezione del diritto alla vita privata. La pubblicazione di notizie di interesse pubblico prevale sul diritto alla reputazione e il giornalista ha diritto a non svelare la fonte che gli ha trasmesso il contenuto delle trascrizioni di alcune intercettazioni su un procedimento penale di interesse generale. Lo ha stabilito la Corte di Strasburgo con la sentenza Kajganic contro Serbia depositata 1’8 ottobre (n. 27958/16) con la quale è stato respinto il ricorso di un’avvocata secondo cui i giudici nazionali non avevano tutelato il suo diritto alla reputazione facendo prevalere, invece, il diritto del giornalista a informare.

Su un settimanale era stato pubblicato un articolo intitolato “Soci, avvocati e vecchi amici”, affiancato dalla fotografia della ricorrente, legale di un uomo accusato di essere coinvolto nell’assassinio, nel 2003, dell’ex primo ministro serbo. Nell’articolo si dava conto dei tentativi della donna di far ottenere al cliente uno status privilegiato come testimone, riportando la trascrizione delle intercettazioni telefoniche. La legale aveva citato in giudizio il giornalista chiedendo un risarcimento di 75omila dinari serbi per danni alla reputazione. In primo grado aveva ottenuto un indennizzo, ma i giudici di appello avevano ribaltato il verdetto accertando che il giornalista aveva svolto in modo professionale la propria attività, che la notizia era di interesse pubblico e che l’articolo non riguardava la vita privata dell’avvocata.

La Corte costituzionale, anche grazie all’articolo 10 della Convenzione europea che assicura il diritto alla libertà di stampa, aveva condiviso l’impostazione dei giudici di appello. Così la donna si è rivolta a Strasburgo che, però, ha respinto il ricorso, proprio perché i giudici nazionali hanno applicato correttamente la Convenzione, facendo prevalere la tutela del giornalista. La Corte europea riconosce che il diritto alla libertà di espressione, e quello alla reputazione, meritano uguale tutela.

Ma nell’effettuare il bilanciamento tra i diritti in gioco va messo in primo piano l’interesse pubblico a ricevere notizie di interesse generale, essenziali per garantire il dibattito pubblico. È evidente - osserva la Corte - che pubblicare il contenuto delle intercettazioni, dalle quali risulta il tentativo di fare ottenere uno status particolare a chi è accusato di un grave reato, rientra nel perimetro delle notizie di interesse pubblico che è dovere dei media divulgare.

I personaggi pubblici, primi tra tutti i politici, hanno, inoltre, una minore protezione del diritto alla vita privata, così come coloro che, attraverso determinate azioni o per la loro posizione, entrano nell’arena pubblica. La ricorrente non era una figura pubblica, ma poiché era la legale di un uomo accusato di un reato grave lo è diventata e non può essere trattata al pari di un privato. L’attenzione della stampa sull’attività professionale della ricorrente era quindi giustificata. La Corte, inoltre, chiarisce ai giudici nazionali che è contrario alla Convenzione un approccio eccessivamente rigoroso nella valutazione della condotta professionale dei giornalisti che porterebbe a un chilling effect su tutta la stampa.