di Vladimiro Zagrebelsky
La Stampa, 26 giugno 2022
La sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti in tema di aborto richiama l’attenzione e i commenti - con i possibili conseguenti schieramenti - sotto diversi aspetti, che tutti implicano temi di principio. Una questione che immediatamente si impone alla lettura della sentenza è quella che riguarda il vincolo dello stare decisis, il vincolo del precedente. Vincolo che in questo caso la Corte ha negato (naturalmente appoggiandosi ad alcuni propri precedenti!), spiegando che la sentenza Roe v. Wade era sbagliata in diritto, nell’ammettere l’aborto tra i diritti fondamentali della Costituzione federale. Conseguentemente lo era anche la successiva sentenza Casey: sbagliate entrambe nell’argomentare e infondate nella conclusione cui erano giunte. Un diritto costituzionale dichiarato dalla Corte suprema cinquant’anni orsono e che dal 1973 aveva vissuto nell’intero spazio degli Stati Uniti è stato così annullato e qualificato invece come questione di carattere morale e politico, di competenza dei legislatori degli Stati che compongono la federazione. Saranno dunque i parlamenti dei singoli Stati ad ammettere o invece vietare e punire, limitare, regolamentare l’interruzione volontaria della gravidanza. Decideranno le maggioranze locali. Un tema riguardante diritti fondamentali sarà diversamente trattato nelle diverse parti degli Stati Uniti. Un rilevante tema concernente diritti individuali viene degradato a ordinaria questione politica. La sentenza naturalmente è diffusamente argomentata e il dissenso che può suscitare non dispensa dal considerare le motivazioni che la Corte sviluppa. Essenzialmente la Corte afferma ora di aver sbagliato (nella diversa composizione del 1973) nell’affermare che un diritto di aborto fosse “profondamente radicato” nella tradizione americana, così da poter rientrare nelle libertà individuali assicurate dal principio del due process of law, stabilito dal quattordicesimo emendamento alla Costituzione federale americana. L’errore che avrebbe commesso la Corte nel 1973, consente alla stessa Corte, ma nel 2022, di rifiutare di seguire il precedente. Liberatasi dal precedente, la Corte constata che la Costituzione non menziona un diritto all’aborto, che quindi - a livello costituzionale federale - non esiste. Ciò che impressiona è l’astrattezza dell’argomentare della Corte sul punto del vincolo del precedente e della possibilità (o dovere) di rifiutarlo. Non si tratta qui di superare un precedente sulla base di una diversa composizione dei valori in campo per il mutare del contesto in cui la questione si inserisce, ma di correggere un errore giuridico che sarebbe stato commesso con la precedente sentenza. Ciò dopo cinquant’anni e in una materia che incide profondamente nella vita delle persone e della società. Un tema che divide la società, ma che proprio per questo richiede di esser deciso. E che, trattandosi del contenuto della Costituzione dichiarato dalla Corte competente, pretende stabilità ed anche considerazione delle conseguenze della decisione. Nessuna considerazione però da parte della Corte della realtà tragica di quegli aborti, che, quando non possono essere legali, divengono clandestini.
Il vincolo del precedente in nessun ordinamento giuridico è assoluto. Ragionevole e quindi duttile è la posizione della Corte europea dei diritti umani, che afferma di non essere legata dai propri precedenti “ma usualmente li segue e li applica, nell’interesse della sicurezza legale e dell’ordinato sviluppo della sua giurisprudenza”. Qualche raro superamento di propri precedenti si verifica. Quando non si tratta di correggere aspetti tecnici che non toccano questioni attinenti ai valori, la ragione si trova nella considerazione dell’evoluzione dei convincimenti che si esprimono nelle società europee in ordine al contenuto dell’uno o dell’altro diritto: in direzione dello sviluppo dei diritti, non nella loro negazione. Ne va infatti della credibilità delle istituzioni giudiziarie: prudenza e rispetto dei propri precedenti sono necessari. Proprio perché si tratta di istituzioni diverse da quelle politiche, la continuità e coerenze della loro giurisprudenza è essenziale. In caso diverso l’istituzione svanisce e vengono in luce, determinanti, le persone che le incarnano, con la loro origine e la settorialità (o settarietà) delle loro personali opinioni. Senza rispetto per i precedenti, ciò che conta dopo questa sentenza non è la Corte, ma i nomi e i cognomi dei giudici. Soprattutto quelli di chi li ha nominati (il presidente, capo dell’Esecutivo), proprio perché decidessero la questione aborto come l’hanno decisa. La rivincita di una parte della società sull’altra: la Corte e la Costituzione a disposizione.
Ricordando che il principio dello stare decisis non è un obbligo inesorabile, come dimostrano importanti sentenze che rovesciarono precedenti, la Corte non si è privata del piacere di citare come esempio Brown v. Departement of Education, che nel 1954 superò l’”infame decisione” in Plessy v. Ferguson che, nel 1896, aveva validato la segregazione dei neri, con la teoria del “eguali ma separati”. Ma il precedente citato, nonostante quel che vuole suggerire, non ha nulla a che vedere con la odierna sentenza. Rimane invece pertinente, anche se nel contesto sorprendente da parte della Corte, l’opinione che essa stessa cita, in senso adesivo, ricordando che il vincolo dei precedenti “limita l’hubris giudiziaria, con il rispetto delle sentenze di coloro che affrontarono importanti questioni nel passato”. Hybris, appunto, tracotante orgoglio, che può aver soddisfatto i singoli giudici, ma ha leso la credibilità ed il prestigio dell’istituzione di cui sono parte.










