di Roberto Miliacca
Italia Oggi, 5 gennaio 2025
In Italia sono circa 15mila gli avvocati cosiddetti “monocommittenti” che prestano cioè la loro opera in regime di collaborazione esclusiva in favore di uno studio. Ma la Cassazione ha detto che l’avvocato resta comunque un libero professionista, e quindi non può essere considerato un dipendente. Liberi professionisti ma anche dipendenti. in Italia sono circa 15mila gli avvocati cosiddetti “monocommittenti” che prestano cioè la loro opera in regime di collaborazione esclusiva in favore di un altro avvocato, di un’associazione professionale, di una società tra avvocati o di una società tra professionisti. Rappresentano, secondo gli ultimi dati del Consiglio nazionale forense, il 5,7% della professione forense, e, nonostante l’esistenza di una norma che sancisce l’incompatibilità tra professione forense e lavoro parasubordinato, sono una realtà da anni in attesa di una regolamentazione specifica, visto che questi professionisti, per l’attività svolta, percepiscono un compenso in misura fissa o variabile, come fosse uno stipendio mensile, pur svolgendo un’attività che ha natura libero professionale.
A sollevare, e a “risolvere” questo tema, è stata, poche settimane fa, la sezione lavoro della Corte di cassazione, che, su ricorso di un avvocato monocommittente, ha ribadito che, nonostante il rapporto di collaborazione con lo studio, il tipo di attività svolta è e resta di lavoro autonomo, e quindi che il rapporto con lo studio non è configurabile come di lavoro dipendente. Questo principio, abbondantemente argomentato dai giudici del Palazzaccio, è uno dei tanti che, nel corso del 2024, sono stati affermati dagli Ermellini nello svolgimento della loro funzione nomofilattica, finalizzata ad assicurare l’interpretazione uniforme della legge. Molti i campi nei quali i magistrati della cassazione sono dovuti intervenire per indicare la linea: dal diritto penale al fisco, dal diritto del lavoro a quello di famiglia.










