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di Tiziana Roselli

Il Dubbio, 16 novembre 2023

La Cassazione esclude il diritto al patrocinio gratuito per gli evasori su cui grava la presunzione di abbienza, Niente patrocinio a spese dello Stato all’evasore fiscale, per il quale vale la presunzione che sia abbiente. Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 40477/2023, ha respinto il ricorso di un imputato per reati fiscali che richiedeva il patrocinio a spese dello Stato. La Suprema Corte ha sottolineato che per coloro che commettono reati fiscali, c’è una presunzione di abbienza che esclude il diritto al patrocinio gratuito. Questa presunzione, prima delle modifiche del 2019 al D.P.R. n. 115/2002, si applicava anche agli indagati e agli imputati, ma dal 2019 vale solo per i condannati definitivi.

La vicenda - La sentenza è il risultato di un ricorso in cassazione contro il rigetto dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato da parte del giudice procedente, confermato dal Tribunale di Lecco. La base del rigetto era la presenza di due condanne definitive per omesso versamento dell’IVA a carico dell’imputato, sufficienti a far presumere il superamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio, come previsto dall’articolo 76, comma 4-bis, del D.P.R. n. 115/2002. La difesa del ricorrente aveva contestato la presunzione assoluta di abbondanza per i condannati per reati fiscali, sostenendo che questa non avrebbe dovuto applicarsi a reati di natura diversa.

La sentenza - La Corte ha respinto il ricorso, sostenendo che il patrocinio gratuito non è concesso a chi è condannato in via definitiva per reati fiscali, in base all’art. 91 del D.P.R. n. 115/2002. La Corte ritiene che la condanna per reati di questo tipo implichi una presunzione di superamento dei limiti di reddito, ma sottolinea che tale presunzione può essere respinta con prova contraria nei procedimenti non legati a reati fiscali. Tuttavia, la presunzione diventa una preclusione assoluta in procedimenti direttamente collegati a reati fiscali.

Per quanto riguarda il patrocinio gratuito in altri casi, il rigetto è considerato legittimo se la persona ha già subito una condanna definitiva per reati fiscali, basandosi sulla presunzione relativa di superamento dei limiti di reddito indicata dall’articolo 76, comma 4-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, e sulla mancanza di elementi concreti forniti dal richiedente per confutare questa presunzione. In un caso specifico, che riguardava reati contro la persona, la Corte ha giudicato corretto il rigetto dell’istanza del ricorrente in quanto aveva condanne definitive per reati fiscali e non erano stati presentati elementi concreti per superare la presunzione. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e al ricorrente è stata inflitta la condanna al pagamento delle spese processuali.