di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 24 gennaio 2024
Concluso in commissione l’esame delle misure del disegno di legge Nordio. Anche l’informazione di garanzia non potrà essere pubblicata, tanto più nella sua versione rafforzata che già è destinata a contenere una descrizione dei fatti contestati. Ieri la commissione Giustizia del Senato ha concluso, con il mandato alla relatrice e presidente della commissione stessa, Giulia Bongiorno, i lavori sul disegno di legge Nordio: “credo che questo testo sia l’inizio di un percorso - sottolinea Bongiorno.
In questi giorni stiamo avviando il tavolo che permetterà, qualora ci fossero i paventati vuoti di tutela sull’abuso d’ufficio, di riempirli perché stiamo cominciando a rivalutare tutte le ipotesi di reato contro la Pa”. Nel provvedimento, che andrà in aula nei prossimi giorni, oltre alla norma manifesto (l’abolizione dell’abuso d’ufficio), è contenuta una pluralità di misure, sia di diritto penale sostanziale sia processuale.
E tra queste ultime trova posto anche l’intervento sull’informazione di garanzia, dove, in sintonia con quanto previsto in materia di ordinanze cautelari nella legge di delegazione comunitaria in discussione sempre al Senato davanti alla commissione Politiche dell’Unione europea, della quale Governo e maggioranza dispongono il divieto di pubblicazione sino alla conclusione delle indagini preliminari. Riservatezza che, quanto all’informazione di garanzia, deve essere assicurata anche nelle modalità di notifica, con la polizia giudiziaria destinata a intervenire solo in via residuale, quando impossibili le ordinarie modalità.
Tutela della privacy poi che caratterizza per ministero e forze di maggioranza anche le misure sulle intercettazioni dove sono, tra l’altro vietate, le trascrizioni di dati che permettano di identificare persone estranee alle indagini. È poi introdotto il divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni in tutti i casi in cui quest’ultimo non sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento.
Resuscita poi l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, dove la differenza rispetto alla legge Pecorella già giudicata illegittima dalla Corte costituzionale, sta nella riduzione del perimetro delle pronunce, che dovranno riguardare procedimenti per reati a citazione diretta davanti al giudice unico (un lungo elenco peraltro, che va dalla violenza e resistenza a pubblico ufficiale alla rissa, al furto, alla truffa al danneggiamento). Significativa, tanto da rendere necessario un aumento di organico della magistratura (250 in tutto), poi l’introduzione dell’obbligo di decisione collegiale sulle misure cautelari, con la necessità sempre di prevedere l’interrogatorio preventivo della persona indagata.










