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di Giovanbattista Tona

Il Sole 24 Ore, 27 maggio 2024

È inammissibile l’istanza di sospendere il processo per essere ammesso ai programmi di giustizia riparativa, proposta dal difensore dell’imputato dinanzi alla Corte di cassazione. Lo hanno stabilito i giudici di legittimità con la sentenza 18027 dell’8 maggio scorso. Il nuovo articolo 129-bis del Codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 150 del 2022 (riforma Cartabia della giustizia penale) prevede che in ogni stato e grado del procedimento il giudice può disporre, anche d’ufficio, l’invio della persona indicata come autore del reato e della vittima a un centro per la giustizia riparativa per lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa.

L’articolo 45-ter delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale indica l’autorità giudiziaria competente a disporre tale invio. In fase di indagini preliminari provvede con decreto motivato il pubblico ministero; dopo l’emissione del decreto di citazione a giudizio e fino al momento in cui il fascicolo non viene trasmesso al giudice del dibattimento provvede il giudice per le indagini preliminari; fino alla trasmissione degli atti al giudice dell’impugnazione provvede il giudice che procede e che ha emesso la sentenza; infine, specificamente, la norma prevede che durante la pendenza del ricorso per cassazione, deve provvedere il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Alla luce della lettera della legge, durante la pendenza del ricorso per cassazione, quindi, l’istanza per l’avvio di un programma di giustizia riparativa non deve essere proposta al giudice di legittimità ma al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato: sicché, essendo impugnata di solito con ricorso per cassazione una sentenza del giudice d’appello, il più delle volte (come peraltro nel caso esaminato dalla sentenza), la competenza rimane in capo alla corte d’appello. La Cassazione, con questa decisione, stabilisce per implicito che dinanzi a un’istanza presentata davanti all’autorità incompetente, quest’ultima non ha alcun obbligo di trasmetterla al giudice competente, ma anzi scatta la sanzione dell’inammissibilità.

Ne deriva anche il fatto che il giudizio di cassazione non potrà mai essere sospeso in attesa dell’invio al centro di giustizia riparativa, perché, anche se l’istanza viene correttamente presentata al giudice che ha emesso la sentenza impugnata, non è possibile per il giudice di merito disporre la sospensione del giudizio di legittimità. Tuttavia, va ricordato che l’accesso a un programma di giustizia riparativa per iniziativa del condannato resta possibile nella fase dell’esecuzione della pena.