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di Patrizia Maciocchi


Il Sole 24 Ore, 5 febbraio 2020

 

Corte di cassazione - Sezione VI - Sentenza 4 gennaio 2020 n. 4666. Via libera alla condanna per la coltivazione domestica della canapa, se fatta con tecniche e in quantità tali da far escludere l'uso personale. La Cassazione, con la sentenza 4666 conferma così la condanna a carico del ricorrente per il reato di coltivazione detenzione di sostanza stupefacente. Nell'abitazione erano infatti state trovate piante essiccate e 85 grammi di marijuana, dalla quale potevano essere ricavate 270 dosi. Inutilmente la difesa contesta il reto di coltivazione perché non erano state rinvenute piantine in crescita. Ma oltre alle piante essiccate, ad inchiodare il ricorrente, era stata l'attrezzatura: una serra del fertilizzante e un sistema di ventilazione. Il tutto portava ad escludere una coltivazione per uso personale. La Cassazione sottolinea che la decisione è in linea con la sentenza delle sezioni unite, di cui mancano ancora le motivazioni, del 19 dicembre scorso, secondo la quale il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta del tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente. Per le Sezioni unite devono però considerarsi escluse dall'ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni, svolte in forma domestica che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiano destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore. Nello specifico per i giudici non era così.