di Paola Rossi
Il Sole 24 Ore, 17 luglio 2020
Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 16 luglio 2020 n. 21163. La lieve entità della cessione e detenzione di hashish non può essere negata - a fronte di un quantitativo di stupefacente "sotto soglia" - per il motivo dello spaccio realizzato in ambito domestico che il giudice afferma essere sintomo di quella scaltrezza indice di una tendenza criminale dell'imputato. Così la Corte di cassazione - con la sentenza n. 21163depositata ieri - ha bocciato per incompletezza il ragionamento condotto dai giudici di merito al fine di escludere la fattispecie della lieve entità prevista dal comma 5 dell'articolo 73 del Dpr 309/1990.
L'orientamento - Spiega la Cassazione che la valutazione del giudice nell'ammettere o meno la lieve entità deve fondarsi, non solo sul dato quantitativo della droga e del contenuto stupefacente della stessa (tra l'altro irrisorio nel caso specifico), ma anche su altri indici di propensione alla commissione del reato e quindi di pericolosità del soggetto. E tale valutazione va fatta in via complessiva, anche se poi il giudizio di "gravità" della condotta può fondarsi sulla valorizzazione di uno solo degli indici per la sua esaustività.
Nel caso specifico appare apodittico da parte della sentenza di merito l'aver affermato che lo spaccio in ambito casalingo determini una maggiore pericolosità della condotta in quanto il reo meglio governa l'ambito e le relative vie d'accesso del luogo del crimine. Data la bassa percentuale di principio attivo e del numero delle dosi inferiori a 20 non si poteva negare de plano la lieve entità senza valutare anche il quantum relativo alla condotta incriminata valorizzando solo l'aspetto comportamentale del soggetto attraverso, tra l'altro, un sillogismo tra spaccio in casa e gravità, che la Cassazione appare bocciare.










