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di Paola Rossi

 

Il Sole 24 Ore, 30 aprile 2021

 

La Corte di cassazione estende la medesima conclusione già affermata per lo spacciatore seriale. Lo spacciatore abituale va imputato per l'ipotesi attenuata del reato se le singole condotte sono di lieve entità. Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza n. 16478/2021 precisando - all'indirizzo del giudice del rinvio - che il giudizio per il riconoscimento o meno dell'attenuante va operato sui singoli episodi per cui si procede. Un metro di giudizio che va applicato anche in sede di applicazione e riesame delle misure cautelari personali.

Contesta la Cassazione il ragionamento del giudice del riesame che ha invece escluso in radice la lieve entità a fronte della reiterazione della medesima condotta in un arco prolungato di tempo. Il reato va ritenuto "tenue" anche se si inserisce in una serie di episodi simili realizzati in un arco di tempo prolungato. L'accertata ripetizione del reato ha invece determinato il giudice della cautela non solo a ravvisare l'abitualità ma anche la gravità dello stesso. Ma è ragionamento che la Cassazione smentisce. Al contrario è compito del giudice attribuire il giusto peso alle singole condotte per cui si procede contro l'imputato per spaccio di stupefacenti.

Infine, conclude la Corte di cassazione, la valutazione dell'entità del reato, come grave o lieve, va operata dal giudice a prescindere se vi sia esplicita richiesta della difesa sul punto. Non opera cioè alcuna presunzione che il reato di spaccio rientri nell'ipotesi più grave del comma 1 dell'articolo 73 del Dpr 309/1990, a meno di prova contraria. Il giudice di merito è perciò sempre tenuto a valutare se si rientri nell'ipotesi attenuata della lieve entità quale prevista dal comma 5 dello stesso articolo del testo unico.