di Simona Musco
Il Dubbio, 27 febbraio 2020
La Consulta decide di non decidere e così toccherà ai giudici che hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale sulla Spazza-corrotti capire se, ai fini della loro decisione, le censure sollevate siano ancora rilevanti dopo la sentenza che ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'applicazione retroattiva della legge stessa. Ma la partita relativa alla legittimità di una equiparazione tra i reati di peculato e induzione indebita a quelli di mafia e terrorismo rimane, ancora, tutta aperta.
"La Corte ha adottato una soluzione processuale in qualche modo conforme alla propria giurisprudenza - ha spiegato al Dubbio il professor Vittorio Manes - che però lascia ancora aperta la questione di fondo sulla legittimità e sulla ragionevolezza del catalogo dell'articolo 4 bis, dove è appunto stato incluso il reato contro la pubblica amministrazione. Un problema ancora irrisolto, su cui gravano tutti i dubbi di legittimità che sono stati portati all'attenzione della Corte e sulla quale, appunto, non si è intervenuti nel merito. Rimangono quindi ancora aperti i gravi dubbi di legittimità".
Tutti e tre i casi esaminati ieri dalla Consulta erano riferiti a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge bandiera del M5s e così quelle questioni non risultano più rilevanti, sgravando la Consulta dall'obbligo di pronunciarsi, almeno temporaneamente. La palla torna ora alla Corte d'appello di Caltanissetta, a quella di Palermo e alla Corte di Cassazione. Quest'ultima, assieme a quella nissena, aveva messo in dubbio la legittimità costituzionale della legge, nella parte in cui inserisce all'articolo 4bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975 numero 354 ovvero l'assegnazione dei benefici - anche il riferimento al peculato, elevato, in questo modo, a reato ostativo.
Il che rende necessario, per consentire l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione (esclusa la liberazione anticipata) che il condannato sia disposto ad una effettiva collaborazione con la giustizia. I dubbi della Cassazione riguardano, dunque, la possibilità, sul piano legale, di equiparare la pericolosità sociale di chi viene condannato per peculato a colui che, invece, si macchia di reati come associazione mafiosa o terrorismo, essendo difficilmente inquadrabile, il peculato, in contesti di criminalità organizzata. Questioni sulle quali, però, la Consulta non dà risposte. Per i giudici del Palazzaccio ci sarebbe un contrasto con il principio di ragionevolezza, in quanto tale equiparazione sottrarrebbe alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza la valutazione concreta del fatto e della personalità dell'autore, con conseguenti ricadute sui principi di individualizzazione della pena e sul fine rieducativo della stessa.
La Corte di appello di Palermo, invece, aveva sollevato la stessa questione di legittimità in relazione all'estensione di tale vincolo anche al reato di induzione indebita, presumendo, anche in questo caso, una peculiare presunzione di pericolosità simile a quella dei reati previsti dall'articolo 416 bis. Per i giudici di Palermo, non sussisterebbero, infatti, adeguati indicatori che possano giustificare tali limiti all'accesso dei benefici.
Ma ora si torna al punto di partenza e non è un caso, dunque, che il deposito delle motivazioni relative alla retroattività sia avvenuto proprio ieri, quando i giudici hanno chiarito che l'articolo 25 della Costituzione - che vieta l'applicazione retroattiva di modifiche normative che incidano in senso deteriore per il condannato - non riguarderebbe, invece, la disciplina dei benefici penitenziari, come, nel caso specifico, i permessi premio e il lavoro all'esterno. Un punto sul quale, però, i giudici hanno anche precisato che al legislatore non è consentito "disconoscere il percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato che abbia già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio". Ciò si porrebbe infatti in contrasto "con il principio di eguaglianza e di finalismo rieducativo della pena".
Per conoscere quale sia la posizione della Consulta in merito all'equiparabilità dei reati di natura corruttiva con quelli di mafia o terrorismo toccherà ora attendere che la questione di legittimità venga sollevata in relazione a reati commessi dopo l'entrata in vigore alla legge o in relazione a quegli istituti che non sono coperti dall'irretroattività, spiega ancora Manes. Che ieri, nel corso dell'udienza, aveva posto l'accento sul catalogo dei reati ostativi, "ormai molto ampio", per cui sarebbe "irragionevole" l'inserimento tra questi, per i quali è precluso l'accesso a misure alternative e benefici penitenziari, del reato di peculato, come previsto dalla legge Spazza-corrotti. "Ogni limitazione a un diritto deve implicare l'accrescimento di un altro diritto contrapposto - ha ricordato e al forzoso assaggio di carcere per il condannato per peculato corrisponde forse un incremento della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza del cittadino?". Si tratta di "forche caudine", ha aggiunto, di fronte a un reato come il peculato "che non è un reato di violenza, ed è commesso in situazioni monosoggettive, in cui non ha senso parlare di possibile collaborazione".
L'Avvocato dello Stato Maurizio Greco ha invece chiesto alla Corte di dichiarare inammissibile la questione per manifesta irrilevanza, in quanto la vicenda al centro del procedimento di Caltanissetta è anteriore all'entrata in vigore della norma e l'ordinanza di carcerazione per il condannato è stata intanto sospesa. La pronuncia della Corte, ha quindi evidenziato Greco, sarebbe "ininfluente" nel caso concreto.
Ma nel corso della sua discussione Greco ha comunque difeso la legge voluta dal M5s, definendola "adeguata e proporzionata" e in grado di far risalire l'Italia nelle classifiche internazionali sulla lotta alla corruzione. "È stata percepita come un intervento finalizzato a incidere in maniera più puntuale su questi reati" e "ora l'Italia, che era tra gli ultimi posti, è salita nel ranking internazionale" sulla percezione della corruzione, ha evidenziato.









