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di Mario Riccio*

Il Dubbio, 23 maggio 2026

Nel dibattito pubblico, si torna a parlare di una (ipotetica) legge sul fine vita. Questo perché il prossimo 3 giugno si dovrebbe - il condizionale è d’obbligo - discutere un testo della attuale maggioranza. O forse no e si potrebbe ripartire da una vecchia proposta, modificata, della passata legislatura. Ora, va subito chiarito che in entrambi i casi non si discuterà di una reale legge sul fine vita, come talora si fa credere sui media. Ovvero di una legge organica che riconosca la morte medicalmente assistita. Come ormai avvenuto in molti paesi occidentali, ultima la cattolicissima Spagna. Qui si tratterebbe semplicemente di una sorta di modesta legge quadro che meglio regoli tempi e modalità attuative sulla base di quanto indicato dalla Corte costituzionale nelle varie sentenze di merito, dalla 242/19 (cosiddetta DJFabo/Cappato) alle successive.

Stante l’inerzia del legislatore nazionale, alcune Regioni si sono già attrezzate con proprie leggi. Fondamentale in tal senso è stata l’azione propositiva della Associazione Luca Coscioni, ma anche l’esigenza che le stesse regioni hanno di dare una risposta alle tante richieste che intanto si stanno accumulando. Persino la riluttante Regione Lombardia ha dovuto recentemente abdicare - da una iniziale posizione di chiusura - verso la pubblicazione di un documento contenente linee guida in materia. Ora, la maggioranza di governo propone un testo - fortemente identitario - che modifica nella sostanza quanto indicato dalla Corte costituzionale, come risulta evidente anche ad un modesto cultore della materia.

Si vuole, tra gli altri aspetti controversi contenuti nella proposta della maggioranza, sostituire un criterio richiesto dalla Consulta - ovvero che il richiedente debba essere “tenuto in vita da forme di sostegno vitale” - con una più restrittiva condizione di sottoposto a “trattamenti di sostituzione d’organo”. Va detto che tale innovativa dizione è mutuata da un parere che il Comitato Nazionale di bioetica ha recentemente introdotto in un suo documento. Ora, è singolare che un legislatore preferisca attenersi a un - pur legittimo - parere di valenza bioetica piuttosto che all’obbligatoria indicazione del Giudice delle leggi. È evidente che la dizione “sostituzione d’organo” restringe - per non dire azzera - la reale possibilità di applicare la procedura. Chi scrive lo può affermare sulla propria esperienza di medico che ha già eseguito finora sei procedure di assistenza al suicidio, sulle quattordici note a livello nazionale, e segue molti casi ancora in itinere come consigliere della Associazione Coscioni che si occupa, come noto, di sostenere le richieste dei pazienti.

Con tale proposta di legge, solo chi è collegato a un ventilatore polmonare o sottoposto alla dialisi o al limite alla nutrizione artificiale potrebbe ottenere il suicidio assistito. In tal senso, va chiarito che tali pazienti non ne avrebbero neanche bisogno; per morire basterebbe che interrompessero la dipendenza da tali procedure. Inoltre, questa interpretazione esclude quelle condizioni che la stessa Corte costituzionale ha già identificato e confermato - a seguito di pronunciamenti della magistratura ordinaria - come forme di sostegno vitale, quali necessità di: evacuazione artificiale dell’intestino, cateterismo vescicale, nutrizione artificiale, totale dipendenza da terzi.

Ci sarebbero poi da valutare, all’interno della proposta di legge della maggioranza, altre creative interpretazioni del contenuto delle sentenze della Corte costituzionale, come ad esempio l’esclusione del Servizio Sanitario Nazionale dal momento attuativo della procedura. In conclusione, qualora dovesse essere promulgato tale disegno, sarebbe verosimilmente destinato -al pari della legge sulla riproduzione assistita - ad essere successivamente smontato dalla Consulta. Il tutto mentre i tanti richiedenti continuerebbero nella loro condizione di sofferenza.

*Medico, Consulta di bioetica, Associazione Luca Coscioni