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di Matteo Losana

Il Manifesto, 1 marzo 2025

Dopo l’ultima udienza in cui la Commissione europea ha ribaltato il suo parere e si è schierata con il Governo Meloni, alla Corte di giustizia Ue tira una brutta aria. Ma i richiedenti protezione internazionale sono soggetti titolari di diritti fondamentali e non possono restare senza tutela. Il caso dei “controlimiti”. Di questi tempi, meglio ricordare cose che dovrebbero essere scontate: i richiedenti protezione internazionale sono, innanzitutto, soggetti titolari di diritti fondamentali. Sia perché la Costituzione e il diritto internazionale offrono loro specifica tutela, sia perché anch’essi sono titolari dei diritti inviolabili della persona umana (come vorrebbe, predicando ormai nel deserto, l’articolo 2 della Costituzione). Il loro destino è legato a doppio filo con il Paese di origine: se provenienti da un Paese definito sicuro, scatta infatti la procedura accelerata di frontiera e la connessa misura del trattenimento. Un meccanismo infernale, incentrato sulla presunzione di infondatezza della domanda, sui tempi contingentati del procedimento e sulla limitazione della libertà personale (forse, la libertà fondamentale per eccellenza).

Alla definizione di Paese di origine sicuro concorrono sia l’ordinamento dell’Unione europea, che quello nazionale: il diritto vigente dell’Unione europea prevede che non possano considerarsi sicuri quei Paesi nei quali porzioni del territorio non siano sicure (quella definizione non tollera, dunque, eccezioni territoriali); i nostri giudici, interpretando in modo estensivo quelle eccezioni, ritengono che non siano sicuri anche quei Paesi nei quali ci siano categorie o gruppi di persone sistematicamente perseguitate (quella definizione non ammetterebbe, dunque, neanche eccezioni personali). Sull’interpretazione dei nostri giudici si è discusso davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea nell’udienza dello scorso 25 febbraio. Come si concluderà il giudizio è difficile dirlo, ma da quanto emerso in quell’udienza i segnali non sono incoraggianti: che il governo italiano fosse contrario all’interpretazione più garantista, era cosa nota; che lo fosse anche la Commissione europea, oramai appiattita sulla posizione del nostro governo, molto meno.

C’è peraltro, in tutta questa vicenda, un convitato di pietra: il nuovo “Patto europeo su migrazioni e asilo”, applicabile negli Stati membri a partire dal giugno 2026. Il nuovo “regolamento procedure” introduce significative novità, tese a rendere ancora più agevole il ricorso alle procedure accelerate di frontiera: per un verso, sarà esplicitamente ammessa la designazione di un Paese di origine sicuro anche in presenza di eccezioni territoriali e personali (purché “chiaramente identificabili”); per altro verso, la procedura accelerata scatterà nei confronti dei richiedenti provenienti da Paesi in riferimento ai quali il tasso di riconoscimento delle domande è inferiore al 20%. Insomma, la presunzione che si tratti di domande strumentali, meritevoli dunque di una procedura accelerata, non la si costruisce più guardando cosa succede nei Paesi di provenienza, bensì guardando l’esito di una procedura amministrativa tutta interna. Complicato armonizzare questo meccanismo con l’idea che i richiedenti la protezione internazionale siano titolari di diritti fondamentali. Il dubbio interpretativo di oggi rischia, dunque, di avere le ore contate, superato da norme europee sempre più ostili verso il fenomeno migratorio. E allora è lecito chiedersi: quale giudice potrà ancora proteggere diritti fondamentali così palesemente calpestati?

Difficile che questo compito possa svolgerlo, con successo, la Corte di Giustizia, poco incline all’annullamento, per violazione dei Trattati o dei diritti sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, di atti normativi prodotti dalle istituzioni europee. Potrebbe invece farsene carico la nostra Corte costituzionale. Per il momento, i giudici comuni hanno privilegiato il dialogo con la Corte di Giustizia, ma forse è venuto il momento che anche la nostra Corte dica la sua.

Esiste infatti una dottrina, chiamata dei “controlimiti”, elaborata dalle Corti costituzionali nazionali volta a impedire che il diritto dell’Unione leda i principi supremi e i diritti inviolabili sanciti dalle Costituzioni nazionali. Per quanto ci riguarda, si tratta di dottrina sempre affermata, ma quasi mai, almeno esplicitamente, applicata. C’è un solo precedente, quando nel 2017 la nostra Corte la invocò, con successo, per impedire che una norma del Trattato sull’Unione ostacolasse l’applicazione in giudizio di una nostra legge sulla prescrizione. Peccato che i reati che beneficiarono di quel precedente fossero reati in materia fiscale. Se la nostra Corte tornasse a invocare quella dottrina con riguardo alle nuove norme in materia di immigrazione, non ci sarebbe alcun dubbio che a beneficiarne non sarebbero più i furbetti di turno, bensì soggetti - oggi - tra i più deboli e discriminati.