di Viviana Daloiso
Avvenire, 25 luglio 2026
Parla il presidente delle toghe minorili Claudio Cottatellucci, che interviene anche sul nodo dell’imputabilità: “Il ddl del governo smonta il principio rieducativo e il modello fondato sulla persona. I magistrati continueranno a fare accertamenti come oggi”. I casi in cui gli under 18 vengono ritenuti incapaci di intendere e di volere “sono rarissimi”. Da giovedì sera, quando il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge sulla giustizia minorile, Claudio Cottatellucci ha letto e riletto il testo parola per parola. Poi è ripartito daccapo, Costituzione e giurisprudenza alla mano.
Il presidente dell’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia, d’altronde, non è abituato a fermarsi né agli annunci politici né alle critiche per presa posizione. La conclusione a cui è arrivato alla fine, in ogni caso, è molto severa: la riforma, insieme agli altri interventi degli ultimi anni - dal decreto Caivano alla proposta di legge Fascina che punta ad abbassare a 13 anni l’età dell’imputabilità ferma alla Camera - mette mano ai principi fondanti della giustizia minorile italiana e, secondo lui, apre interrogativi che riguardano gli stessi architravi costituzionali del sistema. “Non riesco a vedere quale problema concreto risolva” dice. “Mi è invece molto chiara la logica culturale che la ispira”.
Presidente, che cosa cambia davvero con il provvedimento approvato dal governo in materia di imputabilità dei minori?
A beneficio dei lettori va detto subito quello che non cambia: l’età dell’imputabilità resta infatti fissata a 14 anni. Lo metto in premessa perché questa misura va letta dentro un quadro più ampio. C’è una proposta di legge, prima firmataria Marta Fascina, che interviene invece direttamente sull’età e propone di abbassarla a 13 anni. Ebbene, il governo al momento sceglie un’altra strada: non modifica la soglia, ma cambia il modo in cui si accerta l’imputabilità. Oggi l’articolo 98 del Codice penale stabilisce che è imputabile il minore che abbia compiuto 14 anni ma non ancora 18, purché, al momento del fatto, fosse capace di intendere e di volere. Ed è proprio questa capacità che il giudice deve accertare, valutando la maturazione del ragazzo e il suo contesto personale, familiare, sociale e ambientale. La riforma modifica quell’articolo introducendo una presunzione di capacità di intendere e di volere “salvo prova contraria”, esattamente come avviene per i maggiorenni. Parallelamente interviene anche sull’articolo 9 del processo penale minorile, eliminando dagli accertamenti sulla personalità il riferimento all’imputabilità. Si tratta di una modifica apparentemente tecnica, ma in realtà molto profonda. Si afferma l’idea che il minorenne sia, di regola, assimilabile all’adulto anche in uno dei campi più delicati, quello della responsabilità penale. La specificità della giustizia minorile viene in questo modo, se non cancellata, fortemente attenuata su uno dei suoi passaggi fondamentali. Ma c’è di più…
Prego...
La Corte costituzionale ha già affrontato questo tema. Con la sentenza n. 2 del 2022 ha affermato che l’imputabilità del ragazzo tra i 14 e i 18 anni non può mai presumersi, ma deve essere sempre oggetto di una valutazione specifica, calibrata sulla sua peculiare situazione esistenziale. L’osservazione della personalità, in buona sostanza, non è un adempimento burocratico: è una valutazione unitaria. Non si può conoscere un ragazzo, il suo contesto familiare, le sue risorse, le sue fragilità, il suo ambiente sociale e poi dire che tutto questo non ha rilievo per capire se fosse davvero capace di autodeterminarsi nel compiere un reato. Siamo di fronte a un artificio logico, prima ancora che giuridico. Ma sul piano giuridico, è evidente, credo che la riforma presenti dubbi di costituzionalità molto seri. Non si stanno modificando semplicemente due articoli di legge: si stanno toccando principi che la Corte costituzionale ha già ricondotto agli articoli 2, 27 e 31 della Carta.
Il governo sembra sottintendere che la giustizia minorile sia troppo indulgente. Eppure - le riporto dei dati interessanti snocciolati proprio ieri da Save the Children - le sentenze di non luogo a procedere per accertata immaturità sono passate da 256 nel 2004 a 60 nel 2024 e i proscioglimenti sono stati appena 4 nell’ultimo anno. Non è la dimostrazione che questo istituto viene già applicato con estrema cautela?
Assolutamente sì. Tanto più se quei numeri vengono rapportati alle decine di migliaia di procedimenti definiti. Non c’è alcuna indulgenza: l’osservazione della personalità quasi mai conduce a dichiarare il ragazzo non imputabile, salvo situazioni estreme di gravissimo degrado. Piuttosto, serve a un’altra cosa: a personalizzare il processo e la risposta penale. È da quella conoscenza che nasce la possibilità di costruire una messa alla prova efficace e un autentico percorso di responsabilizzazione. Ed è proprio questo modello ad avere i tassi di recidiva più bassi. Chi sostiene che basti punire di più per avere meno reati non trova conferma né nei dati né nell’esperienza concreta dei tribunali.
Lei ha definito questa una norma “di propaganda”. Perché? E quanto pesa, secondo lei, il richiamo ai casi di cronaca e ai cosiddetti “maranza”, spesso evocati per giustificare una stretta sulla giustizia minorile?
Perché questa norma rischia di produrre un’eterogenesi dei fini. L’osservazione della personalità non serve soltanto ad accertare l’imputabilità: serve, quando la responsabilità penale viene riconosciuta, a costruire una pena conforme all’articolo 27 della Costituzione, cioè realmente rieducativa. Per capire come recuperare un ragazzo bisogna prima conoscerlo. Da qui nasce la messa alla prova, che è il vero cardine del processo penale minorile. La logica che invece vedo affermarsi è diversa: un’assimilazione culturale del minorenne al maggiorenne, con una concezione della pena sempre più standardizzata e retributiva. Conta il reato, non la persona. Ma così si depotenzia proprio quella funzione di recupero che è il fondamento della giustizia minorile. C’è poi un altro aspetto che mi colpisce: questa riforma è stata continuamente associata agli episodi di cronaca che hanno per protagonisti i cosiddetti “maranza”. Ma io continuo a chiedermi: che cosa c’entra? Forse che l’osservazione della personalità diventa meno importante quando il ragazzo non è cittadino italiano? Qui non stiamo parlando di diritti del cittadino, ma di diritti della persona. L’articolo 2 della Costituzione non conosce confini fondati sulla cittadinanza. Per questo trovo molto pericolose scorciatoie che finiscono per segmentare il diritto su base etnica. Il messaggio di fondo è che la giustizia minorile sarebbe troppo indulgente e che punire di più significherebbe avere meno reati. Ma è una rappresentazione che i fatti smentiscono. Responsabilizzare un ragazzo non significa punirlo automaticamente: significa conoscerlo e costruire un percorso che lo porti a comprendere davvero il disvalore di ciò che ha fatto. È questo il cuore della giustizia minorile. Ed è proprio questo che, dal decreto Caivano in avanti, vedo progressivamente messo in discussione.
Se la riforma entrasse in vigore, che cosa cambierebbe concretamente nel lavoro dei tribunali per i minorenni?
Meno di quanto si pensi, perché faccio fatica a immaginare che un giudice minorile rinunci davvero a valutare il ragazzo nella sua interezza. Sarebbe contrario alla cultura stessa di questa giurisdizione e rischierebbe di compromettere la qualità delle decisioni. Quello che temo, però, è il messaggio culturale. Si accredita l’idea che il processo minorile debba essere semplificato perché troppo garantista, che conoscere la persona sia un ostacolo all’efficienza. Io penso esattamente il contrario. Si può semplificare, ma non banalizzare. Perché ogni ragazzo cambia continuamente: persino chi è già stato processato due anni prima può essere una persona completamente diversa. È questa attenzione alla persona che ha fatto della giustizia minorile italiana un modello riconosciuto. Ed è questo patrimonio che oggi rischiamo di indebolire.










