di Michele Ainis
La Repubblica, 25 settembre 2019
Suicidio assistito, il giorno del giudizio. Quello che oggi spetta alla Consulta, convocata in camera di consiglio sul caso Cappato, dopo oltre due mesi di sospensione dei lavori (l'ultima seduta cadde il 16 luglio). Evidentemente i giudici costituzionali avevano bisogno di riposo.
Mai quanto il Parlamento, tuttavia. Ha avuto un anno di tempo per decidere (così l'ordinanza scritta l'ottobre scorso dalla Corte), e non ha deciso un fico secco. Sicché la questione non tocca solo l'etica, bensì i rapporti fra legislativo e giudiziario, i loro reciproci confini. Investe la separazione dei poteri, o forse il concetto stesso di potere.
Esiste un potere doveroso, una facoltà che non può ma deve venire esercitata? E in caso di rifiuto, è altrettanto doverosa l'azione del supplente? La vicenda che rimbalza fra il Parlamento e la Consulta sta tutta in questi termini. C'è un reato - il suicidio assistito - punito dal "fascistissimo" codice Rocco del 1930: da 5 a 12 anni di galera.
Non è eutanasia, come impropriamente si ripete. La differenza tra il primo e la seconda sta nella persona che esegue l'ultima azione: nel caso del suicidio assistito è il suicida medesimo, sia pure con un aiuto esterno; nel caso dell'eutanasia è sempre qualcun altro, generalmente un medico. Sta di fatto però che il suicidio assistito apre una contraddizione nel nostro sistema normativo.
Perché il suicidio di per sé non è un reato, come accadeva un tempo in Gran Bretagna, dove venivano confiscate le terre del suicida. In Italia nessuno va alla sbarra per aver tentato d'uccidersi. E anzi una legge dello Stato (n. 219 del 2017) consente ai malati terminali di lasciarsi morire, rifiutando i trattamenti sanitari. Allora perché punire chi t'aiuta in questa decisione, quando le tue forze non sono sufficienti?
Da qui una risposta a rime obbligate: l'incostituzionalità del reato. Perlomeno se ricorrono le quattro condizioni già messe nero su bianco dalla Corte, nell'ordinanza n. 207 del 2018: che il soggetto in questione soffra d'una malattia incurabile; che sopravviva solo attraverso trattamenti di sostegno; che subisca tormenti insopportabili; che sia in grado di decidere liberamente del proprio destino. Stabilito il principio, resta però da precisarne la concreta applicazione. Come accertare la volontà del paziente? Gli verranno offerte cure palliative? Quanto tempo dovrà intercorrere fra la richiesta di suicidio assistito e il suo compimento?
E ai medici, verrà garantita l'obiezione di coscienza? Per questi dettagli, tuttavia, serve la penna del legislatore. Così disse l'anno scorso la Consulta, rinviando la propria decisione. Sottinteso: se poi il Parlamento non legifera, ci penseremo noi. Ma allora perché non farlo subito? Perché adottare una decisione senza precedenti, anzi una non decisione?
Risposta: probabilmente perché la Corte costituzionale era spaccata, divisa in fronti contrapposti. Sicché ha preso tempo, anche se chi giunge all'ultima curva della vita non ha tempo, non più. E ha chiesto alle assemblee legislative di toglierle le castagne dal fuoco. Ma successivamente pure il Parlamento è rimasto vittima della sindrome di Ponzio Pilato. La Camera ha traccheggiato fino al 1° agosto, con audizioni, interrogazioni, contorsioni; dopo di che s'è arresa, gettando la palla nel campo del Senato.
Dove tutti i capigruppo, a mani giunte, hanno chiesto alla presidente Casellati di chiamare qualcuno alla Consulta, per chiedere altro tempo. E infatti, a metà settembre, il telefono squillò. Diciamolo: l'ennesimo rinvio sarebbe un'indecenza. Perché questo diritto sta a cuore agli italiani (il 93%, stando a un sondaggio Swg), così come ai loro grandi vecchi, da Montanelli a Veronesi.
Perché la dolce morte viene già praticata da medici pietosi nel buio degli ospedali (20 mila casi l'anno, stimò nel 2007 l'Istituto Negri), però di nascosto, come fosse un furto. Perché la giurisprudenza è sempre stata un avamposto dei diritti, garantendo la privacy (nel 1975) con 21 anni d'anticipo rispetto alla legge votata dalle Camere, o la tutela del convivente more uxorio (ne11988) 28 anni prima. E perché i poteri dello Stato vanno esercitati. Altrimenti non c'è più il potere, e non c'è nemmeno lo Stato.










