di Eleonora Martini
Il Manifesto, 2 luglio 2024
Approvato un testo restrittivo del concetto di “Trattamenti di sostegno vitale”. Mentre si attende che la Corte costituzionale dia nelle prossime settimane una dettagliata descrizione del concetto di “dipendenza da Trattamenti di sostegno vitale”, che è uno dei requisiti prescritti dalla stessa Consulta nel 2019 (sentenza n. 242, Cappato/Dj Fabo) per accedere al suicidio medicalmente assistito dal Ssn, ieri sul punto si è espresso il Comitato Nazionale per la Bioetica (Cnb). E la sua, di interpretazione, è la più restrittiva che si possa dare. Con 24 voti a favore, 4 contrari (Cinzia Caporale, Maurizio Mori, Luca Savarino, Grazia Zuffa) e 4 non partecipanti, il Cnb ha approvato un documento che definisce i Trattamenti di sostegno vitale (Tsv) come “sostitutivi delle funzioni vitali, la cui sospensione sia seguita dalla morte in tempi brevi”.
Per andare sul concreto, secondo il Cnb, i tre malati terminali su cui la Consulta è chiamata ad esprimersi - Massimiliano, dipendente da altre persone, Elena e Romano, che rifiutavano l’imminente supporto dei macchinari, tutti suicidatisi in Svizzera con il sostengo dell’Ass. Coscioni - non avrebbero diritto costituzionale a scegliere l’eutanasia. Il Cnb, dopo quattro Plenarie, ha deciso infatti che i Tsv “non vanno confusi con un trattamento o un farmaco salvavita”. E che i requisiti di non punibilità “(cure palliative, patologia irreversibile, trattamenti di sostegno vitale, dolore fisico o psicologico ritenuto intollerabile, decisione libera e consapevole) siano necessariamente concomitanti”. Pro Vita & Famiglia se ne rallegra e ringrazia. Ma il parere del Cnb non è vincolante per la Consulta.











