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di Giovanni Negri


Il Sole 24 Ore, 24 settembre 2019

 

Due udienze pubbliche, una oggi e una domani, e una camera di consiglio che già domani potrebbe decidere sulla legittimità del reato che punisce, con pena fino a 12 anni di carcere, chi aiuta il suicidio altrui. Dopo un anno trascorso nell'attesa che il Parlamento riuscisse almeno ad avviare il percorso di una legge, la Corte costituzionale, che nell'ottobre 2018, con decisione inedita nella sostanza, aveva dato 12 mesi di tempo al legislatore per intervenire, torna a prendere in mano il tema. E torna ad affrontare la questione di costituzionalità sollevata dalla Corte d'appello di Milano davanti alla quale si è autodenunciato Marco Cappato, dopo avere accompagnato Dj Fabo in Svizzera a concludere la sua esistenza.

Una vicenda a elevato contenuto simbolico che tra poche ore potrebbe avere aperto la strada a una pronuncia memorabile, probabilmente oltre le intenzioni della Consulta che, nell'ordinanza 2017, ricordò anche come la linea "attendista" e di rinvio temporaneo al Parlamento sia stata quella anche della Corte suprema del Regno Unito che, nell'affrontare identica questione, sottolineò come una anche solo parziale legalizzazione dell'assistenza al suicidio medicalmente assistito rappresenti "una questione difficile, controversa ed eticamente sensibile, che richiede un approccio prudente delle corti".

In realtà, l'ordinanza era tutt'altro che pilatesca in altri passaggi. Dove, per esempio, si osservava che "il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce, quindi, per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli articoli 2, 13 e 32, secondo comma, Costituzione, imponendogli in ultima analisi un'unica modalità per congedarsi dalla vita". Senza che questa limitazione oltretutto possa essere considerata coerente con la tutela di un altro interesse di rilievo costituzionale, "con conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive".

E tuttavia, metteva in evidenza la Corte, dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 580 del Codice penale, non rappresenta la scelta più equilibrata. "Una simile soluzione lascerebbe, infatti - si legge nell'ordinanza - del tutto priva di disciplina legale la prestazione di aiuto materiale ai pazienti in tali condizioni, in un ambito ad altissima sensibilità etico-sociale e rispetto al quale vanno con fermezza preclusi tutti i possibili abusi".

In assenza di una specifica disciplina della materia, più in particolare, chiunque, anche chi non esercita una professione sanitaria, potrebbe lecitamente offrire, a casa propria o a domicilio, per spirito filantropico o a pagamento, assistenza al suicidio a chi lo desidera, senza alcun controllo preventivo sull'effettiva esistenza, per esempio, della capacità di autodeterminarsi, del carattere libero e informato della scelta espressa e dell'irreversibilità della patologia.

Davanti ai giudici, così, ci sono, dopo il nulla di fatto di deputati e senatori, almeno tre strade, illustrate dal presidente emerito della Consulta Giovanni Maria Flick: un verdetto di inammissibilità, dopo avere considerato di non potersi sostituire al legislatore su una materia tanto delicata; un accoglimento parziale, che tenga in piedi il reato, con una deroga per il caso di chi è vittima di sofferenza insostenibile; un rigetto che però tenga conto delle norme in vigore sul fine vita e la volontà di non accettare il trattamento di sedazione profonda.