di Lorenzo D’Avack
Il Dubbio, 23 luglio 2025
Dal dopoguerra in poi è il segno distintivo della comune appartenenza all’umanità. Nell’ambito dei dibattiti o degli scritti concernenti problematiche bioetiche e giuridiche è difficile non incontrare “il principio della dignità della persona”, richiamato anche da posizioni fra loro contrastanti. Esemplare in tal senso l’attuale disputa concernente il bene vita o il rapporto scienza e diritti dell’uomo. La necessità e l’opportunità di marcare il rapporto fra l’uomo e la dignità ha origine da un passato di offese ad essa a seguito delle tragiche esperienze di totalitarismi e di regimi dittatoriali. Nasce così il riferimento alla dignità delle persone come valore fondante di tutti i diritti e come dato intangibile da rispettare e tutelare prima di ogni altra cosa.
Emblematico in tal senso l’articolo 1 della Costituzione tedesca, secondo cui “La dignità umana è inviolabile. Al suo rispetto e alla sua protezione è vincolato l’esercizio di ogni potere statale...”. Così anche ricordiamo La Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo (1948); La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentale (1950); La Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei diritti dell’uomo e la dignità dell’essere umano a fronte delle biotecnologie (1997). Altrettanto significativo il rilievo introduttivo nel testo della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (Nizza, 2000). Nell’ordinamento costituzionale italiano la pari dignità si affianca, come valore preliminare, alla libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia (artt. 3, 13, 32, 36, 41 Cost.).
La tendenza europea vede, dunque, nella dignità il segno distintivo della comune appartenenza all’umanità, di un reciproco riconoscimento di quest’ultima, di un’esigenza della tutela della persona in quanto tale. Il dovere che la dignità impone nella risoluzione di problematiche relative a persone è utilizzato in funzione deontica. Non ci si rivolge al singolo come destinatario del dovere e neanche ad una persona giuridica, ma si invocano uno o più valori assoluti e impersonali. Come a dire che la violazione della dignità non lede una persona concreta, ma una persona astratta, appositamente istituita dalla retorica della “dignità”.
Pertanto, il concetto di dignità non è deciso dall’interessato in modo soggettivo e autoreferenziale, ma dall’esterno, da una fonte eteronoma che potrà essere identificabile nella religione, nella morale, nel costume, ecc. Implica un riconoscimento oggettivo: una dignità che impegna la nostra appartenenza alla vita comune con tutto il carico della storia. D’altronde è proprio la negazione dell’appartenenza ad una umanità unica, fatta propria dai passati e dai recenti eventi bellici, a sostanziare ciò che ci consente di definire questi ultimi dei “crimini contro l’umanità”.
Da questa concezione si discosta la nozione liberale che vede nel termine “dignità” soprattutto l’attribuzione all’individuo di pretese verso lo Stato e verso gli altri individui. Siamo vicini alla tradizione costituzionale nordamericana: la dignity acquisisce una nozione soggettiva, libertaria e utilitarista, legata al concetto di autonomia, fondata sul raziocinio e fondante il diritto alla privacy e alla qualità della vita.
Emerge con chiarezza una crescente tendenza in termini giuridici a invocare la dignità umana insieme con il principio dell’autonomia personale e della riservatezza. E la sfera della privacy e dell’autodeterminazione, superando la più tradizionale sfera economica e sociale, diventa il fondamento dei nuovi diritti: privatezza, autonomia, consenso si presentano nell’argomentazione giuridica come diritti di tale importanza da consentire la soluzione del conflitto attraverso la loro affermazione.
Infine, la dignità umana può essere considerata un autonomo diritto da bilanciare con altri diritti e valori, soprattutto nei casi etici complessi, o un valido “strumento retorico” per dare sostegno ad altri diritti che si intende privilegiare o fare meglio emergere. Invocando la necessità di tutelare la dignità, l’argomento fatto proprio si rafforza e può apparire più convincente.
Bisogna però avere ben chiara la consapevolezza del fatto che ogni tentativo di fissare il contenuto della nozione di dignità umana rischia di perdere qualcosa della sua ricchezza, così che può essere vantaggioso mantenere la nozione nella sua intrinseca indeterminazione. Questo può non essere soddisfacente, in specie per chi pretende di possedere l’unica autentica interpretazione della nozione. Ma non è da considerare necessariamente come un vuoto etico e giuridico: in primo luogo, perché apre la nozione ad una continua ridefinizione e arricchimento con nuove dimensioni, non contemplate nelle concezioni tradizionali; in secondo luogo perché impedisce (o almeno dovrebbe impedire) di usare l’appello al principio del rispetto della dignità umana come una sorta di strumento per troncare ogni ulteriore discussione.











