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di Fabrizio Ventimiglia


Il Sole 24 Ore, 18 febbraio 2020

 

Prime considerazioni ed alcuni spunti di riflessione a margine del convegno svoltosi presso il Centro Studi Borgogna di Milano. Mercoledì 5 febbraio ha avuto luogo, presso la sede dell'associazione Centro Studi Borgogna, l'incontro formativo intitolato "La nuova fisionomia dell'ergastolo ostativo: un dialogo tra Corti. Fine pena mai?".

Il convegno è stato aperto dall'Avvocato Fabrizio Ventimiglia, Presidente del Centro Studi, che ne ha moderato i lavori, ponendo sin da subito grande attenzione su quelle che saranno le prospettive applicative delle Sentenze nazionali e sovranazionali che hanno recentemente ridisegnato la disciplina dell'ergastolo ostativo. È stata quindi lasciata la parola alla Dott.ssa Adriana Blasco, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, che è partita proprio dall'analisi delle più recenti pronunce giurisprudenziali.

Com'è noto, in data 13 giugno u.s. la Corte europea dei diritti dell'uomo si è infatti pronunciata in ordine al regime italiano dell'ergastolo ostativo nel caso Viola c. Italia n. 2, affermando che tale modalità di esecuzione della pena risulta contraria all'art 3 della Convenzione Europea per i Diritti Umani, che vieta i trattamenti e le punizioni inumane e degradanti.

Nella richiamata Sentenza, i Giudici di Strasburgo hanno evidenziato come all'interno del nostro sistema "la mancanza di collaborazione è [sia] equiparata a una presunzione irrefutabile di pericolosità per la società" e come questo principio faccia sì che i tribunali nazionali non prendano in considerazione o rigettino le richieste di benefici dei condannati all'ergastolo ostativo.

Ciò detto, la Corte ha osservato come privare un condannato di qualsiasi possibilità di riabilitazione e quindi della speranza di poter un giorno uscire dal carcere vìola il principio cardine della Cedu: il rispetto della dignità umana. Sulla stessa linea, in data 22 ottobre 2019, si è pronunciata la Corte Costituzionale nell'ambito della quaestio promossa dalla Sezione I penale della Corte di Cassazione unitamente ad una questione proposta dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia.

In gioco vi era sempre la dubbia legittimità del c.d. ergastolo ostativo: pena detentiva perpetua ex art. 22 c.p., riducibile solo attraverso un'utile ed esigibile collaborazione con la giustizia ex art. 58-ter ord. penit. in assenza della quale, precluso qualsiasi beneficio penitenziario e sterilizzati gli effetti possibili dell'unico beneficio accessibile, il condannato all'ergastolo per uno dei reati indicati dall'art. 4-bis, comma 1, ord. penit. è destinato ad un "fine pena mai".

Commentando le sentenze in oggetto, la Dott.ssa Blasco ha espresso alcune perplessità, fondate su quella che è e deve essere la funzione, o meglio le funzioni della pena.

Il Sostituto Procuratore, infatti, pur riconoscendo la risocializzazione del criminale quale obiettivo precipuo della pena, ha al contempo evidenziato come la stessa abbia anche un'importante funzione retributiva, dovendo offrire un sentimento di giustizia alla collettività e soprattutto alla vittima. Non può inoltre essere tralasciata la funzione di prevenzione generale, finalizzata a dissuadere altri potenziali criminali.

Alla luce di tali osservazioni, chiosa la Dott.ssa Blasco, in alcuni passaggi delle sentenze citate non si pone la dovuta attenzione alla criticità della situazione italiana, dove le infiltrazioni mafiose sono così capillarmente estese su tutto il territorio da necessitare una forte e costante risposta dello Stato. Così facendo invece si va verso una polverizzazione dell'istituto della collaborazione; istituto che ha ricoperto e deve continuare a ricoprire un ruolo fondamentale nella lotta alla criminalità organizzata.

Prende poi la parola il Dott. Maisto, già Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna e Garante dei detenuti del comune di Milano, che apre il suo intervento con un interessante excursus storico sull'evoluzione dell'istituto dell'ergastolo nell'ordinamento penale italiano, focalizzandosi sull'introduzione della sua modalità "ostativa" negli anni dello stragismo mafioso.

In merito alla sentenza n. 253 della Corte costituzionale, il Dott. Maisto valorizza le importanti aperture verso l'abolizione della presunzione assoluta di pericolosità del detenuto in caso di mancata collaborazione, pur sottolineando come la via designata dalla Corte sia "molto stretta". Le regole probatorie previste dalla stessa Corte per l'accesso ai benefici sono infatti "rafforzate": il regime probatorio deve estendersi all'acquisizione di elementi che escludano non solo la permanenza di collegamenti con la criminalità organizzata, ma altresì il pericolo di un loro ripristino, tenuto conto delle concrete circostanze personali e ambientali.

Incombe sullo stesso detenuto non solo l'onere di allegazione degli elementi a lui favorevoli, ma anche quello di fornire veri e propri elementi di prova a sostegno del proprio allontanamento dalla criminalità organizzata, ove l'informativa pervenuta dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica deponga in senso negativo alla concessione dei benefici carcerari.

È necessario, conclude il Dott. Maisto, data l'ampiezza delle attività cognitive da svolgere, che vengano pertanto introdotte procedure rispettose del contraddittorio, consentendo innanzitutto l'accesso agli avvocati a tutti gli atti ostensibili, così da permettere loro un'efficace attività difensiva.

A seguire, l'Avvocato Corrado Limentani, già Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Milano, si è soffermato sui possibili riflessi, dovuti al venir meno del divieto di concessione di permessi premio, sulla disciplina degli altri benefici, alla luce del principio di progressione trattamentale. La Corte Costituzionale sta infatti intervenendo sempre più spesso, su sollecitazione della Corte di Cassazione, sui numerosi automatismi previsti dall'Ordinamento, tesi ad impedire l'accesso ai benefici carcerari sulla base di presunzioni assolute.

Ci si auspica, tuttavia, che vi siano presto degli interventi legislativi in questa direzione, senza lasciare sempre il peso di tali decisioni sulle spalle della Corte costituzionale. L'obiettivo deve essere infatti quello di rendere omogenea e costituzionalmente orientata l'esecuzione delle pene: anche le altre misure premiali dovranno essere dunque rese accessibili all'ergastolano condannato per uno dei reati ex art. 4-bis ord. penit. In caso contrario, si rischierebbe che la concessione di permessi premio senza possibilità di progressione si trasformi in un'occasione per tornare a delinquere più che di risocializzazione per il detenuto.

L'incontro ha offerto quindi interessanti spunti di riflessione, dai differenti angoli visuali dei diversi operatori del diritto che hanno partecipato, inserendosi in un dibattito che verosimilmente sarà oggetto di grande fermento nel prossimo futuro. Si ritiene ad ogni modo necessario partire da un assunto fondamentale, che è poi il punto di incontro delle varie posizioni espresse, ossia rendere più efficace la lotta alla mafia, che ha compiuto oggi 27 anni e merita forse di essere rivista, anche alla luce dei nuovi "obiettivi" della criminalità organizzata.