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di Giovanni Negri

Il Sole 24 Ore, 12 maggio 2023

Con la sentenza n. 91 la Consulta afferma che non è illegittima l’assenza di incompatibilità a partecipare al giudizio nei confronti del giudice che si è pronunciato in sede di riesame su una misura cautelare reale. Respinta la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Ravenna. Scongiurata la situazione che avrebbe messo in grave difficoltà gli uffici giudiziari, soprattutto se di dimensioni medio-piccole, considerata la frequenza dell’annullamento con rinvio di misure cautelari reali. Per il Tribunale di Ravenna non sarebbe terzo e imparziale, né apparirebbe tale, il giudice che, dopo essersi pronunciato nel giudizio cautelare adottando una decisione di merito sull’esistenza del fumus e del periculum in mora, venisse di nuovo chiamato a decidere della medesima questione. Secondo i giudici delle leggi occorre una decisione di merito sull’accusa penale perché possa insorgere una situazione di prevenzione che comporti l’incompatibilità del giudice.