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ilpenalista.it, 22 aprile 2022

Cass. pen., sez. I, 2 marzo 2022 (dep. 15 aprile 2022), n. 14782. Con l’ordinanza in esame, la Cassazione si è pronunciata su una questione riguardante l’utilizzo in cella di compact disk (CD) musicali da parte dei detenuti sottoposti al regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis ord. penit.

Il Tribunale di sorveglianza di Roma, infatti, aveva accolto il reclamo proposto da un detenuto sottoposto al regime penitenziario differenziato avverso la decisione del magistrato di sorveglianza che non aveva autorizzato l’acquisto e la detenzione di alcuni CD musicali e di un lettore digitale. Secondo il giudice, infatti, il divieto di utilizzare i CD e di ascoltare musica, attività rientrante nel trattamento rieducativo, poteva pregiudicare il diritto del detenuto allo stesso trattamento.

Il Ministero della Giustizia, tramite l’Avvocatura dello Stato, ricorre in Cassazione denunciando la violazione degli artt. 35-bis, 41-bis e 69 ord. penit. e l’esercizio, da parte della giurisdizione, di potestà riservate agli organi amministrativi dello Stato.

Secondo il ricorrente, inoltre, l’art. 40 reg. es. ord. penit. limiterebbe l’uso dei lettori CD alle sole ragioni di studio e lavoro, previa autorizzazione del direttore dell’istituto. Il giudice, quindi, avrebbe violato tale quadro regolatorio, configurando l’eccezionale possibilità di procedere all’acquisto di un lettore CD e di compact disk musicali come un diritto fondamentale del detenuto.

La doglianza è parzialmente fondata. Secondo la Suprema Corte, tenuto conto che le norme dell’Ordinamento penitenziario fanno espresso riferimento all’impiego dei suddetti dispositivi per le sole esigenze di studio, lavoro o di consultazione di materiale giudiziario, le richiamate previsioni non valgono a stabilire “una preclusione assoluta di utilizzo dello strumento per finalità diverse dalla consultazione di testi”.

L’interesse del detenuto, però, deve essere bilanciato con le esigenze di controllo dell’Amministrazione penitenziaria, esigenza particolarmente avvertita proprio nei casi in cui “il soggetto sia sottoposto a regime penitenziario differenziato”.

L’art. 40-bisord. pen., infatti, prevede delle limitazioni volte ad impedire che il detenuto possa comunicare con l’esterno e mantenere un legame con l’ambiente delinquenziale di provenienza. Quindi, l’eventuale autorizzazione all’acquisto del lettore CD da parte del direttore dell’istituto dovrebbe assicurare la salvaguardia di tali esigenze di sicurezza, potendo tali strumenti essere oggetto di manipolazione. Da ciò deriva la necessità di assoggettare i CD ad adeguate verifiche.

Il Collegio, però, osserva che, nel caso in esame, l’affermazione del Tribunale di sorveglianza, secondo cui le esigenze di sicurezza sarebbero soddisfatte attraverso l’acquisto di CD musicali, provvisti di marchio SIAE e sigillati, non accompagnata da un chiaro riferimento a un accertamento della situazione dell’istituto penitenziario, “finisce col tradursi in un apprezzamento astratto che rischia di vincolare la direzione del carcere a una prestazione, inesigibile, di adempimento non individuati nella loro concretezza”.

Infatti, prima di riconoscere il diritto del detenuto di utilizzare i CD per uso ricreativo, il Tribunale deve verificare se tale utilizzo, non precluso in assoluto dalla normativa vigente, “possa comportare inesigibili adempimenti da parte dell’Amministrazione penitenziaria, in relazione agli indispensabili interventi su dispositivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione del carcere, di non consentirne l’utilizzo. Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari”. Pertanto, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e annulla con rinvio l’ordinanza impugnata.