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di Mimmo Lardiello*

tarantobuonasera.it, 22 giugno 2026

L’impatto della saturazione nel carcere di Taranto sul diritto di difesa e la limitazione dei trasferimenti fuori distretto come extrema ratio ordinamentale. La struttura penitenziaria di Taranto è da anni monitorata per indici di sovraffollamento ben superiori alla tollerabilità ministeriale. Il tema della custodia cautelare in carcere continua a essere al centro del dibattito giuridico e politico italiano. Quando la libertà personale di un indagato viene limitata prima di una sentenza definitiva, il codice di procedura penale impone criteri rigorosi, legati alla gravità del quadro indiziario e a esigenze cautelari tassative come il pericolo di fuga, l’inquinamento delle prove o la reiterazione del reato. Tuttavia, l’applicazione pratica di queste misure si scontra quotidianamente con una realtà drammatica, ovvero il cronico sovraffollamento degli istituti di pena, una piaga che colpisce da vicino anche la Casa Circondariale di Taranto.

In questo delicato contesto emerge con forza un principio processuale e costituzionale spesso sacrificato sull’altare dell’emergenza: il principio di territorialità della custodia cautelare, vale a dire il diritto dell’indagato a non essere sradicato dal proprio contesto familiare e sociale, un elemento che si rivela fondamentale per garantire l’effettività del diritto di difesa. La struttura penitenziaria di Taranto è da anni monitorata per indici di sovraffollamento ben superiori alla tollerabilità ministeriale e questa saturazione degli spazi si traduce, sul piano processual-penalistico, in una prassi interpretativa e gestionale problematica, caratterizzata dal frequente trasferimento dei detenuti in custodia cautelare presso istituti distanti centinaia di chilometri dal giudice procedente e dal proprio nucleo affettivo.

Se da un lato l’amministrazione penitenziaria giustifica tali provvedimenti con indiscutibili ragioni di sicurezza, ordine interno e gestione logistica degli spazi, dall’altro l’impatto sul modello del giusto processo, solennemente sancito dall’articolo 111 della Costituzione, rischia di essere dirompente. Allontanare repentinamente un indagato dal territorio di appartenenza significa in molti casi infatti rendere complessi, discontinui e talvolta quasi proibitivi i colloqui con il proprio difensore di fiducia, ostacolando la tempestiva e serena costruzione della strategia difensiva in una fase cruciale come quella delle indagini preliminari o del primo grado di giudizio.

Il codice di procedura penale e l’ordinamento penitenziario non sono sordi a questa esigenza, poiché il criterio della prossimità territoriale risponde alla duplice ratio di permettere all’imputato ristretto di partecipare attivamente al proprio processo e di tutelare i legami familiari. La stessa Carta Costituzionale, d’altronde, stringe un legame indissolubile tra la finalità rieducativa della pena e il mantenimento dei rapporti affettivi, un principio cardine che deve orientare la magistratura non solo nella fase dell’esecuzione della pena, ma anche e soprattutto durante la delicata fase cautelare.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che il trasferimento del detenuto in un istituto lontano dal luogo in cui pende il procedimento deve configurarsi come una strettissima extrema ratio, legata a eccezionali e comprovati motivi di sicurezza, e non può trasformarsi in un’automatica risposta burocratica alle carenze strutturali dell’amministrazione. L’efficienza del sistema non si può misurare esclusivamente sul numero di procedimenti definiti o sulle statistiche di smaltimento dell’arretrato, ma deve essere valutata anche sulla qualità dei diritti effettivamente garantiti all’interno del circuito penitenziario.

*Avvocato