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di Giuseppe Amato

 

Il Sole 24 Ore, 16 dicembre 2019

 

Cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 12 ottobre 2019 n. 42892. In tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile. Lo stabilisce la Cassazione con la sentenza n. 42892 del 2019.

Ai fini dell'apprezzamento circa l'applicabilità dell'articolo 131-bis del codice penale, ha osservato la Corte in parte motiva, occorre accertare, tra l'altro, che il fatto illecito non abbia generato un contesto concretamente e significativamente dannoso con riguardo al bene tutelato dalla norma incriminatrice.

Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede, dunque, una valutazione complessa in relazione alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo e richiede una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità del caso concreto. Proprio sulla base di queste premesse, la Cassazione ha annullato con rinvio per difetto di motivazione la sentenza di non doversi procedere per il reato di lesioni conseguenti a infortunio sul lavoro addebito al datore di lavoro motivata sulla scorta del concorso causale della vittima, del permanere di conseguenze invalidanti limiate (8% tabella Inail), del lieve grado della colpa, desumibile anche dalla circostanza dell'ottemperanza all'adeguamento di sicurezza e dell'intervenuto risarcimento.

Secondo la Corte, infatti, in tal modo, il giudicante, da un lato, si era limitato a evidenziare elementi privi dì particolare rilevanza rispetto alla valutazione richiesta ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale - quali il concorso causale della vittima, la sopravvenuta ottemperanza all'adeguamento di sicurezza e l'intervenuto risarcimento del danno - e, dall'altro aveva apoditticamente affermato il permanere di conseguenze invalidanti "limitate" e ritenuto "lieve" il grado della colpa, senza adeguatamente spiegare da quali elementi tratti dal caso concreto oggetto di giudizio derivassero valutazioni di questo tipo in ordine alla esiguità dell'offesa arrecata alla vittima in conseguenza dell'infortunio.