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di Antonio Ciccia Messina

 

Italia Oggi, 26 agosto 2019

 

Le soglie di punibilità nei reati tributari sono superabili, senza andare incontro a condanna penale, se lo sforamento è minimo. E anche le soglie del tasso di alcool nel sangue per la guida in stato di ebbrezza. Anche la bancarotta commessa senza rilevante danno ai creditori è perdonata.

Così come si evita la pena anche per un reato ambientale o un furto o un abuso edilizio. Tutto ciò quando i fatti sono di particolare tenuità e non abituali (articolo 131-bis del codice penale). L'esame della giurisprudenza sull'applicazione dell'articolo 131-bis citato mette in evidenza una mutazione profonda del sistema penale. Non solo quanto alla pena da irrogare, ma anche a riguardo della modalità di prestazione del "servizio della giustizia".

In base all'articolo 131-bis un reato (punito dalla legge nel massimo fino a cinque anni) non è sempre reato, e cioè non è sempre punibile. Dipende. È il giudice che deve valutare l'offensività in concreto del singolo fatto, oltre ad altri presupposti che riguardano le caratteristiche soggettive e comportamentali dell'autore del fatto.

In relazione al fatto, bisogna considerare se è di "particolare tenuità". Se il reato è particolarmente tenue, allora il giudice (che deve accertare la tenuità) può assolvere l'incolpato. Il legislatore ha, dunque, messo nelle mani del giudice la punibilità di un fatto anche quando il fatto certamente rientra nella descrizione della disposizione incriminatrice. Quindi, posto che qualcuno abbia certamente commesso un furto o un'evasione fiscale o una guida da ebbro o un versamento di rifiuti pericolosi e così via, non è detto che quel fatto (che corrisponde al reato) sarà punito.

Ci sono reati punibili e reati non punibili. Dipende. In sostanza anche chi ha commesso un fatto, che coincide esattamente con il divieto/obbligo scritto nel precetto contenuto in un articolo di una legge penale, anche costui avrà la chance di sostenere che, per le caratteristiche del fatto specifico e per il suo curriculum di vita e per la sua personalità, nessuno si è "fatto del male" e, quindi, la punizione penale è sproporzionata.

Il legislatore del 2015 ha deciso così. Anche se ci sono ripensamenti. Il decreto sicurezza n. 53 del 2019, come integrato dal parlamento durante l'iter di conversione, culminato nella legge 77/2019, ha stoppato in alcune ipotesi la assoluzione per tenuità del fatto: ciò in caso di reati commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale); e anche quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

Peraltro, al netto di questi "stop and go", la "particolare tenuità" può azzerare la cattiveria e la spregevolezza di qualunque azione in astratto criminosa. Lo ha scritto anche la Corte di cassazione: "anche l'omicidio, può essere tenue, come quando la condotta illecita conduce ad abbreviare la vita solo di poco" (sentenza delle sezioni unite penali, n. 13681/2016). Sul punto si ricordi, però, che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 131 bis, l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.