di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 29 gennaio 2020
Corte di cassazione - Sezione I - Sentenza 28 gennaio 2020 n. 3477. Il giudice non può negare la libertà condizionale all'ex terrorista per la mancata collaborazione con la giustizia, se i reati sono stati commessi prima del 2002: data in cui è stata imposta la condizione. La corte di cassazione, con la sentenza 3477, accoglie il ricorso contro il no del tribunale alla libertà condizionale. Il tribunale aveva prorogato la detenzione domiciliare speciale alla ricorrente, che espiava la pena per reati di terrorismo commessi nel 1999, in considerazione dell'assenza di pericolosità sociale della condannata.
La donna si era infatti "definitivamente allontanata da logiche devianti, si era dedicata agli studi e alla cura della prole, aveva svolto attività di volontariato e si era sempre attenuta alle prescrizioni imposte". Tutto questo però non era sufficiente per concedere la libertà condizionale, in assenza del requisito della collaborazione con la giustizia, rispetto alla quale la condannata non aveva dichiarato né l'impossibilità né l'inesigibilità.
La Cassazione accoglie però il ricorso chiarendo che la previsione, contenuta nella versione aggiornata al 2002 dell'articolo4-bis dell'ordinamento penitenziario, non è retroattiva. Con una disposizione transitoria si è infatti stabilito che la nuova previsione restrittiva non era applicabile alle persone detenute per reati di terrorismo ed eversione commessi prima dell'entrata in vigore della legge 279 del 2002.










