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di Fabrizio Costarella e Cosimo Palumbo*

Il Dubbio, 27 agosto 2025

Ormai due anni or sono, dalle pagine di questo giornale, denunciavamo l’istituzione del “sistema Giove” da parte della Polizia di Stato: un software di polizia predittiva, basato su un algoritmo in grado di incrociare i dati di tutte le forze dell’ordine, per “prevenire e reprimere i reati di maggior impatto sociale”, mediante l’osservazione di fattori critici ricorsivi. Fattori tra i quali venivano inseriti l’etnia, l’orientamento sessuale, il credo religioso, le condizioni economiche ed altre caratteristiche individuali che, da un lato, sono tutelati dalle disposizioni legali e convenzionali in tema di diritto alla privacy e, dall’altro, hanno una impostazione dipendente dal pregiudizio che ciascuna delle dedotte condizioni reca in sé e che non pare essere un criterio affidabile sul quale poter prevedere le future azioni delle persone, magari da sottoporre ad arresto preventivo.

Segnalavamo, in proposito, che il catalogo degli “arnesi” della prevenzione sembrava così arricchirsi di una misura pre-cautelare - degna del futuro distopico descritto in Minority Report - così attrezzandosi a soppiantare il sistema penale anche nell’ambito degli strumenti di polizia. Oggi, quella profezia degna di Tiresia viene letteralmente trasfusa in un Disegno di Legge attualmente in discussione in Commissione Giustizia del Senato.

Sull’onda lunga del Decreto Sicurezza, che segna la definitiva fusione tra diritto penale e diritto di prevenzione, un buon numero di parlamentari si è fatto promotore di una riforma legislativa che, eufemisticamente, potrebbe definirsi allarmante, ma che è, nei fatti, semplicemente da doppio Stato. Al vessillo della “sicurezza”, indefinibile motore immobile delle ultime produzioni normative - che sacrificano le nostre libertà individuali sull’altare della paura di un male maggiore -, si unisce quello della tutela di genere. Dalla osmosi di due argomenti di grande interesse populistico non poteva che nascere un pensiero obnubilato ed obnubilante. Basta leggere il testo ed ancor più la relazione accompagnatoria del Ddl 1517 per rendersene immediatamente conto.

Già in esordio, il progetto di riforma viene presentato come “finalizzato all’introduzione di misure precautelari nel contrasto alla violenza contro le donne e alla tempestiva attivazione di strumenti di tutela della persona offesa, a partire dalle prime fasi del procedimento penale”. Fine nobilissimo, ma sono i mezzi che lasciano sconcertato chiunque abbia una cultura liberale. Infatti, “nella convinzione che non tutte le devianze possono essere rilevate come patologia, ma possono anche avere esito omicidiario” - concetto da chiacchierata al bar, ma espresso con eloquio degno del conte Mascetti di “Amici miei” - si introduce, fuori dai casi di flagranza, la misura pre-cautelare dell’accertamento e del conseguente trattamento sanitario temporaneo obbligatorio, in presenza di “concreto ed attuale rischio” per la persona offesa. E questo rischio si accerta attraverso indagini per le quali il codice di rito penale, fino al positivo approdo di questo progetto di riforma, pone un generale divieto: l’esame peritale circa l’abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, ma soprattutto il carattere, la personalità e le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche dell’indagato. Tradotto in termini pratici, a fronte di una denuncia per reati riconducibili al c. d. Codice rosso, lo Stato potrà procedere ad accertare forzosamente le qualità psichiche dell’indagato (presunto innocente, ma è solo un dettaglio ormai…) e, altrettanto forzosamente, applicare un trattamento sanitario obbligatorio, in base non solo alle patologie cliniche riscontrate, ma anche al carattere ed alla personalità. Detto in termini più brutali: non si sarà trattati per quello che si è sospettati di aver fatto, ma per come si è! Vi ricorda qualcosa? A noi si: il Täter-Prinzip nazista.

L’osceno Diritto penale d’autore, che credevamo definitivamente consegnato ai libri di storia. Il diritto penale del nemico, per usare le parole di Gunther Jakobs. Gridate e denunciate questo scempio costante dei costituti fondamentali del diritto penale. Non giratevi dall’altra parte, solo perché oggi tocca agli indagati di un crimine odioso. C’è un problema democratico e riguarda ciascuno di noi.

Ricordate la lezione di Martin Niemöller (non a caso, oppositore del regime nazista deportato a Dachau): “Prima di tutto vennero a prendere gli zingari, e fui contento, perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei, e stetti zitto, perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali, e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti, e io non dissi niente, perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me, e non c’era rimasto nessuno a protestare”.

*Osservatorio Misure di Prevenzione e Patrimoniali dell’Unione delle Camere Penali Italiane