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di Cosimo Palumbo*

Corriere di Torino, 25 ottobre 2024

Le misure di prevenzione sono “vecchi arnesi” di controllo sociale, sopravvissuti alla Costituzione ed agli interventi del Giudice delle Leggi, grazie alla forza evocativa della “emergenza”, che si voleva di volta in volta contrastare, o della “sicurezza”, che si voleva assicurare.  Applicabili indipendentemente dall’accertamento giudiziario della commissione di un reato, sono misure di “bando”, di esclusione, pensate per garantire l’ordine dei centri urbani, sono così diventate lo strumento per affrontare molte delle emergenze che hanno segnato la storia del nostro Paese. Ma la loro applicazione si è poi estesa indistintamente a tutti i fenomeni di vera o presunta pericolosità per la sicurezza pubblica.

Oggi, il sistema prevede l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali anche per coloro che mafiosi non sono: soggetti, anche molto diversi - per estrazione sociale e reati commessi - dal tradizionale target di intervento preventivo. Dagli oziosi e vagabondi siamo arrivati agli stalker e alle imprese, colpite da interdittiva antimafia (definito un “ergastolo imprenditoriale”)

Le leggi che, a cavallo tra il 2008/2009 hanno introdotto la possibilità di applicazione disgiunta delle misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla attualità della pericolosità sociale sono l’emblema della trasformazione da finalità preventive a sanzionatorie.

Uno strumento che le Procure hanno apprezzato perché costituisce una alternativa al procedimento penale, che richiede maggiori sforzi investigativi e tempi più lunghi per la sua definizione.

Un sistema che non ha eguali in ambito europeo: siamo l’unico paese dell’Unione in cui il patrimonio può essere confiscato indipendentemente dalla accertata responsabilità penale per un reato. Anzi, talora addirittura a fronte di sentenze di assoluzione.  Con ironia ma con altrettanta chiarezza, coloro che sono raggiunti da misure di prevenzione sono stati definiti, “ne’ colpevoli, ne’ innocenti “o ancor più efficacemente “i nuovi dannati”. Le misure sono applicate all’esito di un giudizio sommario, destinato a concludersi con un decreto che si basa su indizi neanche assimilabili a quelli sufficienti per la irrogazione di una misura cautelare.

Sospetti e valutazioni probabilistiche che portano ad una pena senza condanna. È questa la strada verso una nuova frontiera della sanzione penale. È la mutagenesi del procedimento di prevenzione, che consente di “punire senza accertare”. Un ossimoro che fa rabbrividire, un paradosso per un sistema sanzionatorio di stampo accusatorio quale è il nostro.

Il riconoscimento della funzione punitiva delle misure, da sempre negata dai sostenitori della prevenzione, arriva proprio dal Governo Italiano in una delle memorie dell’Avvocatura Generale dello Stato, nell’ambito del ricorso presentato alla CEDU dalla famiglia Cavallotti.

Un capitolo, dedicato alla “Natura e finalità della confisca di prevenzione”, dal significativo titolo “Punire e prevenire”, vorrebbe, negli intenti della parte pubblica, tracciare un discrimine netto tra l’azione punitiva (esercitata dallo Stato mediante le pene) e quella preventiva, affidata invece a strumenti di natura amministrativa. Secondo l’Avvocatura dello Stato, anche la pena assolve ad una funzione preventiva, oltre che retributiva e, quindi, è accettabile che le misure di prevenzione abbiano anche effetti punitivi. Il governo finisce per ammettere che le misure di prevenzione hanno natura sanzionatoria poiché “È certamente vero che i due interventi (punire e prevenire) possono essere effettuati con la stessa misura”. Insomma, prevenire è punire!

*Avvocato, coordinatore Commissione misure prevenzione della Camera penale