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di Simona Lorenzetti

Corriere di Torino, 16 dicembre 2024

“Non ha nascosto le violenze”. Mancano riscontri ai racconti delle vittime, ritenute poco credibili. “Le semplici voci di pestaggi o violenze nel Padiglione C, oppure la conoscenza di criticità - anche serie - in questo blocco, non costituivano notitiae criminis di cui informare la Procura”. Per questo motivo non si può rimproverare all’ex direttore del carcere Lorusso e Cutugno, Domenico Minervini, di non essersi rivolto alla magistratura quando gli giunsero le segnalazioni sugli “schiaffi allegri” che un gruppo di agenti riservava ai detenuti del blocco C, quello dedicato ai sex offender.

Minervini (difeso dall’avvocato Michela Malerba) era stato condannato in primo grado a una multa di 300 euro per omessa denuncia (e assolto per il secondo capo d’imputazione, favoreggiamento). Ma in appello l’ex dirigente ha incassato un’assoluzione, “perché il fatto non sussiste”. Ora le motivazioni della IV sezione penale, presidente Irene Strata, chiariscono i termini della sentenza del processo in abbreviato che riguarda le presunte torture subite dai detenuti all’interno del penitenziario. Il sostituto pg Marina Nuccio e il pm Francesco Pelosi contestavano all’ex direttore di non aver rappresentato all’autorità giudiziaria “gli episodi di violenza e le vessazioni di cui veniva informato dalla garante dei detenuti del Comune di Torino Monica Gallo”.

Per i giudici, però, “è stato dimostrato che Minervini (ma non soltanto lui) era a conoscenza di generici comportamenti incongrui di agenti ai danni di non meglio precisati ristretti, ma non esiste la prova - al di là di ogni ragionevole dubbio - che nel bagaglio conoscitivo dell’imputato vi fossero specifici episodi di reato commessi ai danni di un detenuto, sufficientemente individuato”. Nel ripercorrere le segnalazioni che la garante gli avrebbe rappresentato, il collegio conclude per la loro “genericità” sottolineando come non venisse “indicato il nome della fonte e nemmeno elementi per individuare i detenuti vessati”. Non solo, “gli “schiaffi allegri” non sono contestualizzati”. In sostanza, “non risulta che Minervini abbia cercato di nascondere gravi episodi all’interno dell’istituto pena”, mentre si sarebbe attivato per quelli che era a conoscenza: “Condotta - si legge - inconciliabile con l’immagine di un direttore che temeva di essere “ribaltato” dal personale di polizia penitenziaria”.

Il procedimento riguardava anche il comandante G.A. (difeso dall’avvocato Antonio Genovese): a fronte di “un ragionevole dubbio”, è stato assolto dalle accuse di favoreggiamento. Al comandante si rimproverava di aver provato ad aiutare i propri uomini a eludere le indagini su episodi di violenza ai danni di due detenuti. Ma “non si è ravvisato - scrive il collegio - alcun atto processuale che consenta di ritenere che l’imputato fosse a conoscenza di quelle vessazioni”; inoltre, “non avrebbe condizionato gli accertamenti” nei casi in cui era stato informato.

Infine, il ruolo dell’agente A.A. (difeso dall’avvocato Alberto Pantosti Bruno): accusato di tortura, in primo grado era stato condannato per “abuso di autorità” per il pestaggio di un ospite. Ora anche questa accusa è caduta: “Malgrado gli elementi a carico dell’imputato siano seri e consistenti, occorre notare che il detenuto era stato destinatario di rapporti disciplinari e quindi non si può escludere che nutrisse del risentimento”.

Il punto è la credibilità soggettiva della vittima: “L’assenza di riscontri, il possibile astio, la mancanza di documentazione sanitaria, il silenzio serbato per mesi determinano un ragionevole dubbio sulla veridicità della denuncia”.