di Valentina Stella
Il Dubbio, 11 luglio 2026
La fattispecie prevista dall’articolo 613 bis, secondo comma, c.p., concernenti i fatti di tortura commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio integra un autonomo titolo di reato o una circostanza aggravante speciale, a pena autonoma ed indipendente, della fattispecie prevista dal primo comma della medesima disposizione? Questa è la domanda posta dalla Quinta sezione penale di Cassazione a cui dovranno rispondere molto probabilmente le Sezioni Unite.
Il quesito è stato posto in riferimento alla vicenda delle torture perpetrate ai danni di un detenuto tunisino, assistito dagli avvocati Raffaella Nardone e Michele Passione, da alcuni agenti penitenziari nel carcere toscano di San Gimignano (Siena). Ripercorriamo brevemente l’iter giudiziario: l’11 ottobre 2018, telecamere di videosorveglianza riprendono un gruppo di 15 agenti penitenziari prelevare a forza dalla camera detentiva un giovane nordafricano che si apprestava ad uscire per fare la doccia, per poi trascinarlo e strattonarlo lungo tutto il corridoio, colpirlo alla testa con pugni, afferrarlo per la gola, sottoporlo ad una grave torsione ad un braccio, strattonarlo e trascinarlo ancora una volta nel medesimo corridoio, scaraventarlo in una camera detentiva del reparto isolamento, percuoterlo e lasciarlo in mutande per tutto il pomeriggio, la sera e la notte, quantomeno fino alla mattina successiva. Nel corso del brutale pestaggio, l’uomo veniva inoltre bloccato a terra per 45 secondi, durante i quali un ispettore del peso di circa 120 kg gli montava sulla vita e sulle gambe con le ginocchia e un altro ispettore lo prendeva per il collo.
Dei 15 agenti dieci hanno scelto il rito abbreviato: in primo e secondo grado avevano ricevuto pene tra i 2 anni e 3 mesi e i 2 anni e 8 mesi. Ma sempre la V sezione della Cassazione (ma altro collegio) ad aprile ha annullato le condanne e ordinato un appello bis, pur ritenendo che da un punto di vista della qualificazione giuridica del reato contestato l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 613 bis c.p. debba intendersi quale fattispecie autonoma. Gli altri cinque processati con rito ordinario sono stati condannati per tortura (come reato autonomo), lesioni aggravate, minacce, falso ideologico.
La Corte di appello di Firenze confermò poi le condanne, ma ritenendo prevalenti le attenuanti generiche abbassò le pene che andarono dai 4 anni e 2 mesi ai 3 anni e 8 mesi, e tramutò l’interdizione dai pubblici uffici da perpetua a 5 anni. Contro tale decisione sono ricorsi in Cassazione gli imputati. Tra i motivi di impugnazione il fatto che secondo i difensori il secondo comma del 613 bis cp rappresenti una aggravante e non un reato autonomo.
Pure secondo gli ermellini “il comma secondo non procede ad autonoma descrizione della condotta, dell’evento e delle condizioni in cui versi la vittima, ma richiama espressamente “i fatti di cui al primo comma”, limitandosi ad aggiungere la qualifica soggettiva dell’autore, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, e il nesso funzionale costituito dall’abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri” da parte degli stessi. Se ne fa derivare una “relazione di accessorietà”. Tuttavia, essendoci anche della giurisprudenza che invece pone le tesi opposte, i giudici hanno deciso di investire della questione le Sezioni Unite.
Ora cosa può succedere? Il primo Presidente di Cassazione o il primo Presidente aggiunto può rimettere appunto alle SU oppure rispedire alle V sezione: in questo ultimo caso o verrebbe accolta la tesi difensiva e celebrato un appello bis per la rideterminazione della pena con la tortura commessa da un pubblico ufficiale come aggravante e non come reato autonomo, avendo gli ermellini condiviso le tesi delle difese, o la Corte potrebbe anche decidere di annullare senza rinvio.
Come ci spiega l’avvocato Michele Passione, “qui non è in gioco solo l’aspetto sanzionatorio”, in quanto in presenza di una aggravante al posto di un reato autonomo si avrebbero pene più miti, “bensì la connotazione autonoma della tortura pubblica: ciò per ragioni di ordine sistematico, ma soprattutto per il grande carico di disvalore che porta con sé, che muta la sostanza stessa del reato.
La tortura di cui al secondo comma va formalizzata come delitto, e non come aggravante, come del resto esige la Convenzione Onu, ratificata senza riserve dall’Italia, in conformità a quanto già ritenuto dal Tribunale di Siena e dalla Corte di Appello di Firenze. La tortura è l’unico reato costituzionalmente necessario, ex art. 13/4 Cost., e quest’obbligo di incriminazione crediamo non possa essere disatteso in favore di una diversa qualificazione giuridica”.










