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di Maria Cristina Carratù


La Repubblica, 22 ottobre 2019

 

"Bisogna distinguere i reati minori per spaccio e detenzione di stupefacenti da quelli più gravi. Normativa ferma a 30 anni fa". Le carceri italiane scoppiano? Fra i tanti motivi del sovraffollamento c'è l'impropria presenza dietro le sbarre di persone incappate nelle maglie di una legislazione antidroga ideologica e antiquata, oltre che inefficace.

Anche in Toscana, dove reti sociali più virtuose farebbero pensare ad un fenomeno attenuato. A renderlo evidente è il nuovo Rapporto promosso dal Garante regionale dei diritti dei detenuti in collaborazione con la Fondazione Giovanni Michelucci, il contributo di studiosi ed esperti di università e Camere penali, e il supporto delle amministrazioni penitenziarie di Firenze, Prato, Pisa, Massa e Livorno.

I dati, sottolinea il Garante Franco Corleone, sono chiari: alla fine del 2018, più di un terzo dei detenuti toscani (il 33,8%, di cui il 62,39% stranieri) è in carcere per violazioni della legge antidroga. In particolare, dell'articolo 73 del Dpr 309 del 1990, la cosiddetta Iervolino-Vassalli, che introduce la distinzione fra droghe pesanti e droghe leggere, e il concetto di "lieve entità". Abolita nel 2006, con la modifica dell'articolo 73, dalla legge Fini-Giovanardi, a sua volta dichiarata anticostituzionale nel 2014 dalla Suprema Corte, la distinzione fra pesanti eleggere è quindi tornata, ma non per la "lieve entità".

Una previsione che di fatto ha penalizzato moltissimo i responsabili di fattispecie minori, comprese la semplice detenzione o la cessione gratuita. L'imputazione generica per l'articolo 73, infatti, sottolinea Corleone, "permette comunque l'arresto e la custodia cautelare, in attesa che la "lieve entità" prevista al comma 5 venga eventualmente verificata durante il processo". Così, le persone finiscono in carcere. Insomma: le distinzioni introdotte dal legislatore "appaiono appiattite nella concreta applicazione", col risultato che "si arriva di fatto all'arresto anche per imputazioni che di norma non lo richiederebbero".

Soprattutto, e non a caso, per quanto riguarda gli stranieri, privi di adeguate reti sociali e con minori strumenti difensivi. Il tutto mentre la perdurante "opacità dei dati", raccolti senza adeguati criteri, "rende arduo e spesso impossibile farsi un'idea esatta del fenomeno". Il quadro che ne emerge, sottolinea Corleone, è che "se la tendenza internazionale è di distinguere i reati minori di droga da quelli più gravi, riservando ai primi sanzioni non carcerarie", in Italia siamo fermi a una legge di 30 anni fa, "quando società, stili di vita, consumo di droghe, erano ben diversi".

Da qui la richiesta che "la politica riprenda il proprio ruolo e proceda a scelte strategiche", riformando una legge obsoleta, in particolare scorporando il comma 5 e facendolo diventare un articolo 73bis, da poter applicare con chiarezza, e ripensando i servizi (vedi i Sert) e le misure alternative alle luce di nuove esigenze. E il Rapporto, adesso, consegna alla Regione Toscana "elementi per un dibattito sulle droghe fondato sui fatti, non su miti".