di Franco Corleone
L’Espresso, 4 settembre 2026
L’entrata in vigore il 21 agosto della legge 140/2026, sulla introduzione della misura alternativa della detenzione domiciliare per condannati tossicodipendenti o alcoldipendenti, è stata l’occasione per una orgia di articoli e commenti come se si trattasse di una misura di umanità e di liberazione di tante persone deboli e fragili dall’inferno del carcere sovraffollato. Si tratta invece di una mistificazione. Pochi hanno capito il tassello di una originale operazione della macchina della propaganda di stile “goebbelsiano” del governo. Il problema del carcere è rappresentato dalla presenza di troppe pene brevi e dalla detenzione sociale senza prospettive, invece il governo, usando demagogia buonista, ha inventato una legge per persone con condanne pesanti e pene alte (addirittura fino a otto anni di pena residua) per i cosiddetti detenuti tossicodipendenti.
La falsificazione inizia dal titolo, infatti non si è condannati da un giudice in un processo perché tossicodipendenti, ma nella fattispecie, come autori di reati predatori come furti, scippi, rapine che sono utilizzati per seminare paura e alimentare misure per la sicurezza. L’aggravamento delle pene per il furto e i fatti di lieve entità per la detenzione o la cessione di sostanze stupefacenti, contrasta con la scelta di premiare alcuni detenuti inchiodati dallo stigma di malati da curare e salvare. Si crea un doppio binario tra detenuti che possono accedere a misure alternative con difficoltà e altri con un trattamento di favore.
È evidente che molti cercheranno di avere la “patente” di stampo pirandelliano. La seconda anomalia è legata al fatto che il testo unico sulle droghe, il famigerato Dpr 309/90, prevede già all’art. 94 l’affidamento in prova “terapeutico” per detenuti tossicodipendenti con pena residua fino a sei anni; la nuova legge stabilisce che “quando non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova”, allora viene attivata la detenzione domiciliare in una struttura residenziale o semiresidenziale, pubblica o privata, per un programma terapeutico socio-riabilitativo.
Il testo non spiega perché non esistono i presupposti per quella misura alternativa, ma inventa una misura nuova che desta preoccupazioni per possibili usi strumentali e consente su richiesta dell’interessato anche il trasferimento presso un’altra struttura “idonea”; la concessione è legata a una certificazione della correlazione tra la tossicodipendenza e il reato compiuto e alla effettiva e attuale condizione di tossicodipendenza. Siamo di fronte a una inedita versione della incapacità di intendere e volere per i malati di mente che determina il proscioglimento e una volta l’internamento in Opg e ora l’inserimento in Rems per la pericolosità sociale.
Per fortuna la sentenza n. 21/2026 della Corte costituzionale sul punto ha fatto chiarezza e non può essere violata. Invece di far prevalere la responsabilità dei propri atti si incolpa la sostanza stupefacente del furto, dello scippo o della rapina e di altri reati anche gravi. Chi determinerà le condizioni previste in barba alla scienza? La legge affida il compito ai Serd che si avvarranno delle linee guida elaborate da una Commissione istituita presso la presidenza del Consiglio e la cui composizione sarà da monitorare riguardo alla indipendenza. Bisognerà verificare le caratteristiche dei beneficiari per scongiurare affari e speculazioni. Insomma, un ennesimo pasticciaccio brutto sull’altare della spregiudicatezza.









