sito

storico

Archivio storico

                   5permille

   

di Fabio Falbo

huffingtonpost.it, 15 agosto 2026

La cifra ufficiale del 32% è una vistosa sottostima burocratica, la percentuale reale di ristretti con problemi di dipendenza supera diffusamente l’80%. Chi ha una dipendenza patologica non dovrebbe stare in cella, eppure il carcere è diventato il suo più grande e fallimentare deposito. Non so se il ministero della Giustizia abbia i dati delle tante persone che non hanno una residenza e che per questo non possono accedere alle comunità terapeutiche. Chi ha una dipendenza patologica non dovrebbe stare in cella, eppure il carcere è diventato il suo più grande e fallimentare deposito. Le dipendenze non sono devianze da punire con le sbarre, ma patologie croniche e recidivanti riconosciute dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Invece, la macchina della giustizia italiana ignora la diagnosi medica e applica solo la logica custodiale, nascondendosi dietro cifre di comodo. 

La narrazione pubblica si culla sulla cifra ufficiale del 32% come indicatore della presenza di persone detenute con dipendenze. Si tratta di una vistosa sottostima burocratica, anche perché la realtà dei reparti detentivi fotografa una situazione drammaticamente diversa, dove la percentuale reale di ristretti con problemi di dipendenza supera diffusamente l’80%. Il dato è riscontrabile sui flussi in entrata in carcere di persone che (pur non avendo una certificazione esterna dal SerD) dichiarano di avere una o più dipendenze. Ecco perché nelle stime ufficiali queste persone non risultato.

Questo divario tra statistica e realtà è ben conosciuto dal SerD interno al carcere, perché nasce da un vizio d’origine: la burocrazia conta solo chi è già “visibile” per il sistema sanitario nazionale. Chi fa ingresso in istituto senza una pregressa presa in carico da parte di un SerD, oltre a non aver mai la certificazione di dipendenza per accedere ad una Comunità terapeutica e quindi curarsi, entra in un girone dantesco: viene monitorato come persona con dipendenza e quindi gli vengono somministrati i vari farmaci, ma nella sostanza è formalmente sano.

Lo stigma sociale o la paura di ripercussioni sulla propria vita impediscono a una vastissima platea di consumatori di registrarsi spontaneamente presso i servizi di cura territoriali prima di entrare in contatto con la giustizia. Una volta varcata la soglia del carcere, queste persone si scontrano con il blocco del SerD interno che, oltre ad avere le mani legate per l’attestazione dello stato di dipendenza è sotto organico, privo di risorse e schiacciato dalla esigenza di mantenere l’ordine interno, attraverso la mera somministrazione di terapie sostitutive o sedative.

I servizi sanitari penitenziari non riescono ad avviare l’iter diagnostico approfondito e necessario a rilasciare ex novo una certificazione di dipendenza cronica. Il risultato è un paradosso clinico e giuridico: la patologia esiste, ma non essendo certificata per lo Stato è come se non esistesse. Senza quel foglio di via sanitario, il malato è escluso da qualsiasi misura alternativa terapeutica. Il carcere si trasforma così in un inferno di privazione, dove la cura viene negata per l’assenza di un timbro.

La retorica politica evoca periodicamente piani di scarcerazione per oltre 10.000 persone detenute tossicodipendenti, ignorando i meccanismi escludenti della macchina amministrativa. La legislazione vigente crea infatti una discriminazione insostenibile basata sulla natura del titolo detentivo, la persona detenuta in stato di custodia cautelare (non ancora raggiunta da una sentenza di condanna) può accedere agli arresti domiciliari in comunità terapeutica, anche privata e non convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, qualora disponga di risorse economiche proprie per sostenere i costi. Il quadro muta radicalmente qualora il medesimo soggetto sia abbia una posizione giuridica “mista”, con la coesistenza della misura cautelare in carcere e una condanna definitiva. 

Per espiare la pena in regime di affidamento in prova in casi speciali, la legge esige tassativamente il passaggio attraverso strutture convenzionate, i cui costi gravano sui bilanci di spesa regionali. Qui si innesca la trappola burocratica: se il malato ha validamente avviato il proprio percorso riabilitativo all’interno di una struttura privata non convenzionata durante la fase da giudicabile, l’insorgenza della condanna determina il collasso di quel percorso. Il SerD interno all’istituto penitenziario o l’ASL competente non possono convalidare la prosecuzione del programma: non si tratta di una valutazione clinica sul successo della terapia, ma di un mero blocco contabile. Il capitolato di spesa pubblica vieta infatti l’erogazione di fondi a favore di soggetti privati non accreditati: davanti al conflitto tra il diritto alla salute e la rigidità dei capitoli di bilancio, la burocrazia sceglie la contabilità. La persona detenuta viene strappata dal nucleo terapeutico e ricondotta in cella, interrompendo un processo di recupero e alimentando la certezza della recidiva. La sbandierata finalità rieducativa della pena soccombe sotto il peso di un timbro mancante e di una spesa non prevista. Questa può essere definito un placebo di Stato, anche perché i SerD interni agli istituti di pena non operano come centri di cura come avviene in una Comunità terapeutica, ma come “ammortizzatori sociali di cella”, schiacciati da carenze d’organico strutturali, i servizi interni si sono convertiti in distributori di massa di terapie sostitutive (metadone e suboxone) e di psicofarmaci.

Questa pratica risponde a una logica di contenimento, non di guarigione: l’uso massiccio della farmacoterapia sostitutiva in cella serve a mantenere l’ordine interno, sedando l’ansia, l’astinenza e l’aggressività che il sovraffollamento e l’isolamento amplificano. In poche parole è il “placebo di Stato”: si cura il sintomo per evitare le reazioni, ma si lascia la patologia intatta. Quando la persona detenuta termina di espiare la pena, viene restituita alla società con dei gravi danni causati dall’uso ed abuso di questi farmaci, esattamente con la fragilità cronica con cui è entrato, se non peggiore. La recidiva è la conseguenza matematica e logica di questo bluff. 

Per fermare questo tritacarne che calpesta la salute, servono a mio parere quattro interventi chirurgici immediati sulla prassi amministrativa e sul dettato normativo:

1. Equiparazione dei titoli giuridici: il percorso terapeutico iniziato validamente da un cittadino sottoposto a misura cautelare in una struttura privata non convenzionata deve poter proseguire senza interruzioni anche in presenza di una condanna definitiva esistente o sopravvenuto. Il diritto alla salute e la continuità terapeutica devono prevalere sulle barriere contabili.

2. “Budget di Salute” interregionali: È necessaria l’istituzione di un Fondo Nazionale unico per la Sanità penitenziaria e la riabilitazione, svincolato dai singoli bilanci regionali, questo fondo deve finanziare direttamente i budget di salute individuali, permettendo di accreditare e pagare la retta anche a strutture private non convenzionate per tutelare la prosecuzione del programma.

3. Presunzione di dipendenza: Se una persona detenuta fa ingresso in carcere dichiarando una dipendenza e manifestando evidenti sintomi clinici, deve scattare una “presunzione legale di dipendenza”. Il SerD) interno deve essere obbligato a rilasciare una certificazione provvisoria entro 7 giorni, valida per richiedere l’affidamento in prova esterno. La mancanza di iscrizione ai SerD territoriali pregressi non può essere una condanna all’invisibilità.;

4. Il SerD territoriale dentro le sezioni: I medici e gli psicologi dei SerD territoriali esterni devono avere libero accesso ai reparti con scadenze fisse per mapparne le reali patologie e strutturare il passaggio immediato verso l’esterno. Il carcere deve limitarsi a essere la stazione di transito sanitario, mai il luogo della finta cura.

E qui vi è l’appello finale al Ministro della Giustizia Nordio, perché c’è un ultimo scenario emerso dalla ricerca sul campo, un paradosso estremo che chiude il cerchio di questa ingiustizia e che mette a nudo la falsità dei proclami politici. Parliamo del caso di un malato di dipendenza che non ha mai messo piede in una comunità, ma che - conscio della propria patologia - riesce a ottenere l’autorizzazione da parte di un Magistrato per andarsi a curare presso una struttura privata non convenzionata. Anche se questa persona ha titolo per uscire, l’uscita viene bloccata dal momento in cui la condanna diventa definitiva.

Il SerD interno all’istituto si rifiuta categoricamente di disporre il trasferimento del malato verso quella specifica struttura privata non convenzionata. Il motivo? Sempre lo stesso: le linee di spesa sanitaria pubblica non prevedono quel tipo di destinazione. Il potere esecutivo e sanitario scavalca e annulla il potere giudiziario, stracciando un provvedimento di cura legittimo in nome del risparmio, ammesso che ci sia un qualche risparmio, perché secondo me è il contrario.

Non so se il ministro della Giustizia o i vertici dell’Amministrazione penitenziaria siano a conoscenza dei risultati di questa indagine sul campo, ma la realtà dei fatti demolisce i loro presunti piani di scarcerazione per 10.000 malati. Se una persona detenuta non può uscire nemmeno quando ha l’autorizzazione di un giudice, l’intero impianto normativo si rivela un’enorme finzione. Migliorare è possibile, ma richiede il coraggio di una svolta radicale: lo Stato deve riconoscere che un provvedimento giudiziario di cura non può essere subordinato a un capitolato di spesa dell’Asl. Se la politica vuole davvero fare sicurezza e rispettare l’Articolo 27 della Costituzione, deve firmare un decreto immediato che imponga ai SerD il rispetto assoluto delle autorizzazioni dei magistrati, sbloccando i fondi straordinari per le strutture private, altrimenti, continueremo a finanziare un sistema che preferisce mantenere le celle piene di malati anziché investire sulla loro guarigione.