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di Carmelo Minnella


Ristretti Orizzonti, 20 maggio 2020

 

Difficile districarsi nella selva normativa attuale, tra decreti legge e Dpcm, tra interpolazioni continue, integrazioni, sostituzioni in parte qua ed errata corrige. In materia penitenziaria sembra poi incanalarsi in direzione opposta a quella (ovvia) di garantire al detenuto a rischio covid-19 misure che possono garantirgli, anche provvisoriamente, la fuoriuscita dal circuito penitenziario, per garantire più in generale la salute pubblica.

Invece si è passati dalle timide e insufficienti misure previste dal d.l. cura Italia n. 18/2020, convertito in legge 27/2020 (come unanimemente e trasversalmente riconosciuto) - concretizzatisi nella detenzione domiciliare in deroga (a quella già prevista dalla l. 199 del 2010) e nell'allungare il range temporale delle licenze per i semiliberi - alle norme che si sono preoccupate, con il d.l. 28/2020, di "aggravare" l'iter procedurale per giungere alla "eventuale" concessione della detenzione domiciliare umanitaria e i permessi premi ad alcuni detenuti ritenuti pericolosi (peraltro esponendosi a limpide discriminazioni, se irragionevoli c'è lo dirà la Consulta) e di quelle, descritte dal d.l. 29/2020, che prevedono un estenuante monitoraggio della permanenza delle condizioni di incompatibilità della detenzione domiciliare in surroga o del differimento della pena. La straordinarietà e urgenza della decretazione (per l'appunto) d'urgenza, così come puntualizzati dalla consolidata e più recente giurisprudenza costituzionale, sono stati capovolti negli ultimi 2 d.l., in spregio all'art. 77 Cost. (come segnalato nei primi commenti anche da esponenti della magistratura).

Sta di fatto che, dopo il decreto del 12 maggio scorso dell'Ufficio di sorveglianza di Siena, ieri gli organi di stampa hanno divulgato la notizia che anche il Magistrato di sorveglianza di Milano ha revocato la detenzione domiciliare concessa provvisoriamente ad altro detenuto sottoposto al 41-bis il 20 aprile 2020. Come detto l'iter è stato stravolto dal legislatore d'urgenza che, nelle more della decisione del Tribunale di sorveglianza nel contraddittorio delle parti, ha introdotto nel d.l. 29/2020 una rivalutazione costante delle condizioni di accesso alla detenzione domiciliare.

Non ho ancora letto il provvedimento del magistrato milanese (peraltro il sottoscritto ha sempre riconosciuto grande 'coraggio' a tutto il Tribunale di sorveglianza di Milano nel supplire alla contumacia del legislatore in questo delicato momento storico). Ho avuto però la fortuna di leggere le 20 pagine con le quali i difensori di Bonura avevano, tra gli altri, sollevato questione di legittimità costituzionale sotto vari profili degli artt. 1 e 2 d.l. 29/2020: siamo fi fronte ad un trattato di diritto penitenziario, aggiornato con gli addenda della storica sentenza della Corte costituzionale n. 32/2020, intervenuta, ironia della sorte, pochi giorni prima si scoperchiasse l'emergenza coronavirus (e che ancora, vista la sua portata 'storica' e i suoi dirompenti effetti nell'ordnamento penitenziario, non è stata metabolizzata).

Pare innegabile infatti, a parte il mancato rispetto dell'art. 77 Cost., la violazione del divieto di retroattività della norma penale più sfavorevole (e tra il 'dentro' e il 'fuori' cambia il vestito, da processuale a sostanziale, delle norme penitenziarie); del diritto di difesa, in quanto la revoca della misura umanitaria viene emessa senza contraddittorio con il detenuto e i suoi legali (stravolgendo la deroga al contraddittorio dei provvedimenti provvisori, dettata proprio dall'esigenza di evitare "un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello status detentionis", quindi in chiara ottica di favor condannato e conseguente anticipazione cautelare della misura alternativa alla detenzione; e non l'esattamente il contrario di quanto stabilito dal d.l. 29); del giudice precostituito per legge (una volta che il magistrato di sorveglianza ha provvisoriamente concesso la detenzione in deroga è il Tribunale di sorveglianza il giudice naturale precostituito per legge a rimettere in discussione la decisione cautelare).

Tutti profili che saranno portati all'attenzione della Corte costituzionale e di quella di Strasburgo. Ma a questo, nell'ottica del legislatore, ad eventuali pronunce di incostituzionalità e di "condanna" della Corte EDU, si penserà più avanti: ora bisogna far rientrare in carcere i "boss", a tutti i costi, che devono marcire in carcere, anche se - come nel caso di Bonura - mancano ormai pochi mesi per finire di scontare la pena! Non importa, bisogna acquietare il pubblic panic (del consociato?): nessuno, neanche i boss possono giovarsi del covid-19 per uscire dal carcere. Peccato che, proprio nel caso Bonura, come hanno evidenziato limpidamente suoi legali, il rischio da contagio coronavirus nella decisione del magistrato milanese ha avuto al più una valenza meramente 'rafforzativa' dell'architrave della decisione che poggiava sul grave quadro clinico del detenuto.

Dai decreti legge ai DPCM. Un'ultima considerazione - apparentemente di minore importanza - merita quanto accaduto nei due decreti del presidente del consiglio dei ministri del 17 e 18 maggio, che hanno ad oggetto i 'nuovi ingressi' e il rischio che questi, qualora positivi, possano diffondere il virus all'interno del carcere.

Il DPCM del 17 maggio 2020 (pubblicato in pari data nella gazzetta ufficiale n. 126) prevede in questi casi che "I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la semilibertà o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare". Tale disposizione ricalca, mutandis mutandis, quella già prevista dall'art. 1 lettera y de DPCM 26 aprile 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del giorno successivo).

Passano meno di 24 ore e un nuovo DPCM del 18 maggio 2020 (pubblicato lo stesso giorno nella Gazzetta Ufficiale n. 127) ad hoc, composto di un solo articolo, elimina la seconda parte del comma cc), troncando addirittura una parte di una frase in corso, e fermandosi a "I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti".

Cosa manca ed è stato eliminato? Oltre alle norme sui colloqui (per i quali comunque la norma attuale a cui riferirsi è l'art. 4 d.l. 29/2020), viene tolta la "raccomandazione" di valutare l'accesso alla detenzione domiciliare per i nuovi ingressi sintomatici; di limitare i permessi e la semilibertà valutando in questi casi dove il detenuto ha già avviato un percorso rieducativo di 'premiarlo' con la misura alternativa alla detenzione, visto che il permesso premio e la semilibertà potrebbero essere veicolo di ingresso in carcere del virus.

Ovviamente i magistrati di sorveglianza (ci si augura tutti) continueranno a valutare in tal senso i risultati positivi della rieducazione: l'emergenza sanitaria in atto (che non è finita, basta entrare in qualunque palazzo di giustizia per rendersene conto) non può mortificare la positiva adesione del condannato alle offerte trattamentali, al quale sarà eventualmente concessa una misura alternativa eventualmente "diversa", eventualmente più ampia (in termini di spazi di libertà personale) ma comunque idonea a garantirgli una pena rieducativa (quindi flessibile), pena la violazione dell'art. 27 comma 3 Cost.

Ancora una volta: l'emergenza sanitaria non può far arretrare i fondamentali diritti di salute del detenuto e la valorizzazione della strada verso la risocializzazione da questi compiuta.

Pillole finali. Come autorevolmente sostenuto da più parti, il coronavirus poteva essere una formidabile occasione per ripensare al carcere e più al superamento della visione carcero-centrica. Invece la apparente 'innocua' eliminazione del suindicato periodo compiuta dall'ultimo DPCM - che non fa rivivere quanto previsto dal DPCM del 26 aprile in quanto l'art. 11 del DPCM 17 maggio espressamente prevede che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del DPCM 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020" - è sintomatico del panpenalismo che pervade le politiche (quali?) penitenziarie.

Si continua, anche in quest'ambito, a navigare a vista!