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di Patrizia Maciocchi


Il Sole 24 Ore, 24 dicembre 2019

 

Corte di cassazione - Sezione II - Sentenza 23 dicembre 2019 n. 51935. Via libera al sequestro preventivo degli immobili in relazione al reato di intestazione fittizia di beni ai familiari, anche se non provento di reato. Una mossa fatta per eludere le misure di prevenzione da parte di un soggetto condannato per reati di bancarotta fraudolenta e riciclaggio, quest'ultimo riferito al profitto della bancarotta fraudolenta, in merito al crack di una società a responsabilità limitata. La Corte di cassazione, con la sentenza 51935, respinge il ricorso contro la misura. Ad avviso del ricorrente l'ordinanza impugnata non avrebbe evidenziato il collegamento tra gli immobili sequestrati e il presunto profitto che il ricorrente avrebbe ricavato grazie al riciclaggio del denaro proveniente dal tracollo della società. Né era stato indicato il profitto ottenuto con il riciclaggio a monte dell'intestazione fittizia. La Cassazione, nel respingere il ricorso, chiarisce che il delitto di trasferimento fraudolento di valori, previsto dall'articolo 512-bis del Codice penale, scatta anche in caso di condotte che riguardano beni di provenienza non delittuosa.

La ratio dell'incriminazione, ha il solo obiettivo di evitare le manovre di chi è assoggettabile alle misure di prevenzione, tese a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla loro origine. La conseguenza è che possono essere sequestrati i beni oggetto di intestazione fittizia anche se i cespiti non sono il risultato di un reato, purché siano destinati a integrare la condotta di trasferimento fraudolento di valori. Sbaglia dunque il ricorrente nel fare riferimento all'inesistenza di un collegamento tra il profitto del reato di riciclaggio - per il quale è stato condannato - e i beni sequestrati. Così facendo la difesa confonde, infatti, i presupposti per il sequestro dei beni relativi al riciclaggio, articolo 648-quater del Codice penale, con il sequestro dei beni relativi al reato di intestazione fittizia.