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di Andrea Magagnoli

Italia Oggi, 18 luglio 2022

Solo un accertamento fondato su elementi oggettivi che consenta di escludere la violazione dei diritti fondamentali del soggetto del quale sia stata richiesta la consegna consente di ritenere accoglibile una richiesta di estradizione. Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza n.18044/2022 depositata il giorno 5/05/2022.

Il caso di specie trae origine dall’accoglimento da parte della Corte di Appello di Milano di una richiesta di estradizione proposta da parte della Federazione Russa ed avente ad oggetto un cittadino greco residente in territorio russo. Il difensore ricorreva allora alla Corte di cassazione al fine di ottenere la revoca della predetta decisione.

Nella tesi difensiva veniva rappresentata la palese violazione del principio posto dall’art.698 comma 1 cpp, che vuole che non sia consentita l’estradizione nel caso in cui il Paese richiedente non fornisca adeguate garanzie circa la tutela dei diritti fondamentali del soggetto del quale viene richiesta la consegna. Il procedimento giungeva all’esame della Cassazione che ritengono fondato il motivo circa l’obbligo di verifica dei giudici nazionali.

Sul punto precisano i giudici come la Corte di Appello, organo istituzionalmente competente, in tali casi, prima di ritenere accoglibile una domanda di estradizione debba compiere una verifica fondata su elementi oggettivi circa la normativa processuale e penale vigente nel Paese richiedente e ove essa risulti sufficientemente garantista e idonea a tutelare i fondamentali diritti umani si possa dare corso alla consegna al Paese richiedente.

Tutto ciò in ottemperanza ai dettami della Carta costituzionale ed a quelli della legislazione ordinaria che con l’art.698 comma 1 cpp, come osservato anche dal difensore, vieta di procedere all’estradizione nel caso in cui si sia in presenza di un rischio di trattamenti inumani e degradanti per l’estradato. Ricorso accolto e sentenza revocata.