sito

storico

Archivio storico

                   5permille

   

di Eleonora Martini

Il Manifesto, 3 ottobre 2026

La Corte costituzionale dichiara illegittima una parte della normativa sulle cure imposte. “Legge da rivedere e interventi a sostegno dei servizi per la salute mentale”. Il Trattamento sanitario obbligatorio (Tso) in ospedale è una forma di privazione della libertà personale e dunque la persona che vi è sottoposta deve essere “assistita, nella procedura di convalida ed eventuale proroga, da un difensore di fiducia o, in mancanza, da uno d’ufficio”. È quanto stabilito dalla sentenza numero 157 depositata ieri con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 35 della legge 833/1978 nella parte in cui non prevede la presenza di un legale che supporti il paziente. In quanto il Tso esige le garanzie prescritte all’articolo 13 della Costituzione (inviolabilità della libertà personale).

La Consulta ha risposto così all’eccezione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Firenze a partire dal caso di un uomo, affetto da disturbo schizofrenico, che nel novembre 2025 ad Empoli era stato sottoposto a Tso motivato dal fatto che “il paziente si presenta in stato di agitazione psicomotoria, con umore espanso ed accelerazione ideoverbale. Il paziente non assume terapia farmacologica, la rifiuta e mostra totale assenza di consapevolezza di malattia. Il paziente rifiuta le terapie farmacologiche e gli esami di routine”. Il malato aveva chiesto di essere supportato da un suo avvocato di fiducia ma il giudice tutelare aveva ignorato la richiesta e aveva proceduto con la convalida, avvisando i difensori dell’uomo solo successivamente.

La difesa tecnica facoltativa non basta, secondo i giudici costituzionali, perché “la nomina di un difensore di fiducia presuppone un sufficiente grado di lucidità dell’interessato e il suo inserimento in un adeguato contesto socio-familiare, restandone quindi esclusi proprio i soggetti più vulnerabili”. Il trattamento sanitario coattivo, infatti, “può investire persone che si trovano nelle più diverse condizioni cliniche, affette da una persistente infermità psichica o in stato di momentanea alterazione, non infrequentemente dovuta a condizioni sociali di marginalizzazione e di abbandono”, scrive la Corte richiamando a questo proposito una sentenza della Cassazione del 2025.

E malgrado la procedura per imporre un Tso (che prevede la richiesta di due medici dipendenti pubblici e l’autorizzazione del sindaco) sia “inquadrabile nell’alveo dei procedimenti civili aventi natura di volontaria giurisdizione”, secondo la Consulta, “non risulterebbe totalmente assimilabile a essi”. In quanto mette in gioco una serie di principi costituzionali, ponendosi “sul crinale tra la libertà di autodeterminazione in materia di salute e la regola del consenso, da un lato, e l’esigenza di protezione della salute della persona stessa, dall’altro, che giustifica in via d’eccezione un trattamento contro la sua volontà imposto mediante coazione fisica”. Lo aveva scritto la stessa Corte nella sentenza 76/2025 che “ha garantito al paziente il diritto di essere sentito prima della convalida e di vedersi comunicare l’ordinanza sindacale, ma non ha previsto la possibilità della difesa tecnica”.

Il Tribunale di Firenze, inoltre, sottolinea che il Tso risulta “assimilabile, ferma la diversità dei rispettivi presupposti, alla misura amministrativa di espulsione della persona straniera mediante accompagnamento coattivo alla frontiera e alla relativa convalida, in quanto entrambi procedimenti non penali incidenti sulla libertà personale”. E dunque, anche nel caso di un malato psichiatrico sottoposto a Tso “il difensore di fiducia, o quello d’ufficio”, deve essere “tempestivamente avvertito e può partecipare all’audizione” del giudice per la convalida o la proroga.

In ogni caso il legislatore, ha ribadito la Consulta, deve rimettere mano alla normativa del Tso, “valutando anche la possibilità di prevedere la nomina di un curatore speciale” e di “soggetti con funzioni di interlocuzione e di mediazione, con l’obiettivo di favorire percorsi di assistenza consensuali”. D’altronde, “la presa in carico del destinatario esige interventi strutturali a monte volti a prevenirne l’insorgenza, a sostegno sia dei servizi per la salute mentale sia, più ampiamente, dei servizi socioassistenziali di supporto alle persone e alle loro famiglie”.