di Mauro Palma
treccani.it, 24 agosto 2026
È bene avere sempre molta cautela a utilizzare il termine “trattamento” quando si parla di detenzione e di percorso volto a dare effettività in carcere alla finalità costituzionale della pena. Perché è una parola che è invecchiata male. Nell’ordinamento penitenziario (la legge 26 luglio 1975, n. 354) essa definisce un intero capitolo - il Capo III, rubricato come Modalità del trattamento - che racchiude ben trentacinque articoli, dal tredicesimo al trentunesimo, con tutti i vari inserimenti degli articoli ‘bis’ e ‘ter’ via via introdotti negli anni. Ma la sua connotazione è già nei Principi direttivi del primo articolo che, nell’ultima versione introdotta nel 2018 dopo gli “Stati generali sull’esecuzione penale”, precisano la sua conformità a umanità e al rispetto della dignità della persona detenuta, oltre che all’imparzialità, fuori da ogni discriminazione, nonché la sua finalizzazione “attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale”. Il trattamento, inoltre, deve essere personalizzato, cioè “attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati”.
Nulla da dire, quindi, sui principi e sul rapporto che il trattamento deve avere con la rieducazione, anch’essa richiamata proprio nella rubrica del primo articolo. Qualche dubbio, che porta a parlare di invecchiamento non sempre positivo di questa parola, risiede nel rischio che l’attuazione del principio che vuole esprimere possa dare spazio a un’interpretazione di tipo correzionale che è invece esterna all’impostazione dell’art. 27 della Costituzione.
Perché, come già osservato nell’intervento dal titolo “La sicurezza ha bisogno del bello” (https://www.treccani.it/magazine/atlante/societa/la-sicurezza-ha-bisogno-del-bello.html), il trattamento individualizzato rischia spesso di restringersi a una progettualità che altri delineano per la persona detenuta, quasi relegandola al ruolo di destinataria di un percorso a cui viene richiesta una mera adesione. L’individualizzazione rischia così di sfumare verso due esiti negativi che contraddicono la finalità generale dell’esecuzione penale.
Il primo è la minore responsabilizzazione della persona detenuta rispetto alla sua quotidianità e alla capacità di misurarsi con una possibile organizzazione del proprio tempo, quasi una sua ‘infantilizzazione’ che non l’aiuta a costruire la consapevolezza del difficile ritorno all’esterno, al termine dell’esecuzione penale. Il secondo esito rischioso è che l’individualizzazione in un contesto culturale - quale è quello attuale - che tende a separare e a non includere, determini un’accentuata settorializzazione della collettività detenuta in sezioni, circuiti detentivi, tra loro non comunicanti e, di fatto, restringa le possibilità di partecipazione a momenti in cui proprio la molteplicità di esperienze è produttiva di consapevolezza: la partecipazione a iniziative d’istruzione, scolastica o universitaria, alle attività culturali, sportive o di altro tipo.
Entrambi questi rischi sono divenuti, purtroppo, realtà nell’impostazione della detenzione da parte di una gestione amministrativa che sembra dare più centralità all’evitare incidenti o problemi che non a sollecitare momenti di assunzione soggettiva di responsabilità da parte delle persone ristrette. Invece, proprio l’affidamento alla responsabilità della persona detenuta di aspetti importanti della sua quotidianità e, più in generale, la titolarità del proprio percorso sono aspetti essenziali perché la parola trattamento non perda il suo originario significato e recuperi un po’ di perduta giovinezza. Così come lo deve essere l’ampia presenza di ‘attori’ istituzionali esterni che diano il loro contributo alla complessiva finalità rieducativa e che non siano visti come ospiti secondari e in fondo soltanto tollerati, ma come compartecipi del ruolo sociale che il carcere deve avere.
Quattro ambiti di quel produttivo altrove esterno a cui fanno riferimento i principi elencati nel primo articolo dell’ordinamento penitenziario sono rappresentati dalle istituzioni rispettivamente responsabili del diritto all’istruzione, del diritto alla salute, del diritto alla libera espressione culturale, del diritto alla formazione per il lavoro. Quindi, la scuola, l’università, il sistema sanitario, le istituzioni formative e le istituzioni culturali sono quel riferimento esterno che dà significato a un responsabile percorso trattamentale e non sono - come nel passato - delle specifiche articolazioni operative dell’amministrazione penitenziaria.
Nel passato, infatti, fino agli albori degli anni Settanta, la scuola superiore in carcere non era parte del complessivo sistema scolastico nazionale, l’università non era proprio presente, la stessa tutela della salute era gestita in proprio, con medici dell’amministrazione penitenziaria e soltanto meno di venti anni fa è divenuta piena competenza del Sistema sanitario nazionale, come per tutti gli altri cittadini. Se è vero che questa formale corresponsabilità ha di per sé il valore positivo dell’esprimere l’appartenenza della popolazione detenuta alla società nel suo complesso, non costituendo un mondo a parte, è però altrettanto vero che tuttora l’amministrazione penitenziaria continua a misurarsi con queste altre istituzioni in termini di secondarietà del loro apporto e comunque di priorità delle proprie regole e consuetudini.
Anche con le istituzioni formative il rapporto non è semplice, perché ancora ci si affida a modelli di attività lavorative che hanno il segno del passato e non si accetta la sfida di nuove impostazioni del lavoro e di nuove necessità di saperi. È deprimente, per esempio, che ogni volta che si parla in occasioni pubbliche di ritorno alla collettività di una persona dopo la detenzione e di necessità del suo pieno reinserimento si senta fare, da parte di chi ha responsabilità istituzionali, il solito riferimento al ‘pizzettaio’ o al ‘manovale’: mestieri degnissimi, ovviamente, ma il fatto che non venga in mente altro, anche rispetto a giovani detenuti che intanto si alimentano - fuori dal carcere - di tecnologie, dà conto di un invecchiamento della parola trattamento, che va invece riscoperta nell’intenzione del suo redattore iniziale.
Nel presentare la riforma, il 7 novembre 1973, all’apertura del dibattito in Senato, il ministro di Grazia e Giustizia di allora, Mario Zagari, disse: “[…] Una società come la nostra è naturalmente portata a scoprire nuove dimensioni dei valori di libertà e di democrazia e, quindi, a considerare il carcere non più come una realtà separata, ma, al contrario, come una delle tante formazioni sociali in cui vivono ed hanno bisogno di protezione, anzi di una particolare protezione quei cittadini che, seppure hanno violato la legge penale, non devono per questo, come vuole la Costituzione, sentirsi definitivamente esclusi dal contesto sociale. Correlativamente, anche l’apparato statale non può più assumere verso il mondo del carcere un atteggiamento meramente repressivo, ma deve, invece, cercare di prendere definitiva coscienza dei problemi che travagliano l’esistenza dei detenuti, per portare avanti anche in questo settore una politica di riforme, che si inserisca nel quadro più generale del processo, da tempo in corso, di revisione critica di tutte le strutture della società civile […]”. Allora la parola era ancora giovane.









