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giurisprudenzapenale.com, 6 aprile 2020


Tribunale di Sorveglianza di Milano, ordinanza 31 marzo 2020, n. 2206/2020. Pres. Est. Dott.ssa Rosanna Calzolari. Il diritto alla salute, in uno Stato democratico, prevale anche in caso di condanne per reati ostativi e deve essere vagliato ancora con maggiore attenzione durante l'emergenza dovuta alla diffusione del contagio da Covid-19.

Dopo il rigetto di un Magistrato di Sorveglianza di Pavia dell'istanza di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare per incompatibilità dello stato di salute di un detenuto - affetto da pluripatologie pregresse - con il regime carcerario, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fissato in tempi record udienza e ha provveduto alla scarcerazione.

Il Collegio meneghino, preso atto delle malattie croniche dell'istante, ha ritenuto che "non si possa escludere che il soggetto sia a rischio in relazione al fattore età, alle pluripatologie con particolare riguardo alle problematiche cardiache, difficoltà respiratorie e diabete" e ha "rilevato che ad oggi la situazione risulta aggravata significativamente dalla concomitanza del pericolo di contagio; ritenuto dunque che tali patologie possano considerarsi gravi, ai sensi dell'art. 147 c.1 n.2) c.p., con specifico riguardo al correlato rischio di contagio attualmente in corso per Covid 19, che appare - contrariamente a quanto ritenuto dal MdS - più elevato in ambiente carcerario, che non consente l'isolamento preventivo". Il Tribunale di Sorveglianza ha quindi disposto il differimento pena nelle forme della detenzione domiciliare fino al suo termine.